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REGIO DECRETO 6 giugno 1912, n. 590

Col quale si provvede ad una nuova ripartizione delle indennità agli impiegati dell'Amministrazione provinciale dell'interno incaricati del servizio della leva militare. (012U0590)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 9-7-1912
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario  di  Stato  par  gli
affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; 
 
  Veduto il  R.  decreto  11  giugno  1891,  n.  340,  col  quale  si
provvedeva al riparto delle indennita' annue accordate  agl'impiegati
dell'Amministrazione provinciale dell'interno incaricati del servizio
di leva; 
 
  Veduto l'art. 61 del regolamento sul reclutamento, approvato con R.
decreto 2 luglio 1890, n. 6952 (serie 3ª), col quale si concedeva  ai
detti incaricati una indennita' di L. 35 per ciascun mandamento fuori
della propria sede; 
 
  Considerato che, giusta il capo V del testo unico delle  leggi  sul
reclutamento, approvato con Nostro decreto 24 dicembre 1911, n. 1497,
le operazioni di verificazione definitiva delle liste di  leva  e  di
estrazione a sorte debbono eseguirsi nei capoluoghi di circondario  e
non piu' nei singoli capoluoghi di mandamento e  che  in  conseguenza
non e' piu' dovuta agli incaricati di leva tale indennita' di  L.  35
per mandamento; 
 
  Riconosciuto d'altra parte la opportunita' di aumentare  la  misura
della indennita' annuale che si corrisponde agl'incaricati di leva; 
 
  Considerato che, giusta i risultati del censimento 10 giugno  1911,
in 33 circondari del Regno la popolazione supera i 250.000 abitanti e
che, a norma dell'art. 12 del citato  testo  unico  delle  leggi  sul
reclutamento, presso i Consigli di leva di detti  circondari  debbono
esservi due incaricati di leva; 
 
  Visto il capitolo 46 dello stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La  indennita'   accordata   ai   funzionari   dell'amministrazione
provinciale dell'interno incaricati del servizio di leva in L. 160  o
L. 100, giusta il citato R.  decreto  11  giugno  1891,  n.  340,  e'
portata a L. 600, L. 450, L. 350, L. 300, L.  250,  L.  200  per  gli
incaricati in prima, ed a L. 130 per gli incaricati in seconda.