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REGIO DECRETO 14 aprile 1912, n. 537

Col quale viene modificato l'art. 2 delle norme approvate con R. decreto 5 luglio 1910, n. 383, per la elezione, la rinnovazione ed il funzionamento del Comitato dei delegati e del Consiglio d'amministrazione del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera sicilia. (012U0537)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-7-1912
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti gli articoli 8 e 10 della legge  30  giugno  1910,  n.  361,
relativa ai provvedimenti per l'industria solfifera siciliana; 
 
  Veduto il Nostro decreto 5 luglio 1910,  n.  383,  che  approva  le
norme per  la  elezione,  la  rinnovazione  e  il  funzionamento  del
Comitato dei delegati e del Consiglio d'amministrazione del Consorzio
obbligatorio per l'industria solfifera siciliana; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro,  segretario  di  Stato  per
l'agricoltura, l'industria ed il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  All'art. 2 delle norme predette, approvate con R. decreto 5  luglio
1910, n. 383, e' sostituito il seguente articolo: 
 
  «L'Amministrazione del Consorzio, sulla base  dei  dati  risultanti
dai propri registri e di quelli forniti  dal  Sindacato  obbligatorio
per gli infortuni sul lavoro e  dal  corpo  Reale  delle  miniere  in
Caltanissetta, rivede la lista  dei  consorziati  aventi  diritto  al
voto, ogni quattro anni, nel primo  trimestre  successivo  alla  fine
dell'ultimo esercizio e stabilisce il  numero  dei  voti  a  ciascuno
spettanti». 
 
  Pero' se durante il quadriennio  occorrono  elezioni  straordinarie
perche' il numero dei componenti il Comitato dei delegati sia ridotto
di oltre un terzo,  la  convocazione  degli  elettori  dovra'  essere
preceduta dalla revisione della lista. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 14 aprile 1912. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                    Giolitti - Nitti. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.