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REGIO DECRETO 28 aprile 1912, n. 427

Che assegna una indennità di responsabilità ai ragionieri capi ed ai capi ufficio economato dei RR. arsenali marittimi. (012U0427)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/06/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-6-1912
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge  20  giugno  1909,  n.  365  relativa  alla  riforma
dell'ordinamento amministrativo e contabile della R. marina; 
 
  Vista la legge 6 luglio 1911, n. 648,  che  reca  disposizioni  per
alcuni personali civili dipendenti dall'Amministrazione della marina; 
 
  Vista la  legge  4  aprile  1912,  n.  260,  che  approva  maggiori
assegnazioni o diminuzioni di stanziamento in alcuni  capitoli  dello
stato di previsione  della  spesa  del  Ministero  della  marina  per
l'esercizio finanziario 1911-912; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro de la marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  A datare dal 1° luglio 1911, ai ragionieri capi e  capi  uffici  di
economato  dei  Regi  arsenali  e  cantieri  militari  marittimi   e'
assegnata la seguente indennita' di responsabilita': 
 
    L. 500 ai ragionieri capi dei Regi arsenali. 
 
    L. 300 ai ragionieri capi di Maddalena e Castellammare. 
 
    L. 500 ai capi uffici di economato dei Regi arsenali. 
 
    L. 300 ai capi uffici di economato di Maddalena e Castellammare.