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REGIO DECRETO 1 febbraio 1912, n. 227

Col quale viene approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 30 giugno 1910, n. 395, sulla radiotelegrafia e sulla radiotelefonia. (012U0227)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-4-1912
al: 12-6-1923
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge sulla radiotelegrafia e radiotelefonia del 30 giugno
1910, n. 395; 
 
  Sentito il parere della Commissione  permanente  per  l'ordinamento
del servizio radiotelegrafico del Regno,  istituita  con  R.  decreto
delli 11 ottobre 1907; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta dei Nostri  ministri,  segretari  di  Stato  per  la
guerra, per la marina e per le poste ed i telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato  il  qui'  unito  regolamento,  sottoscritto  d'ordine
Nostro dai ministri della guerra, della marina e delle  poste  e  dei
telegrafi, in esecuzione della legge 30 giugno 1910,  n.  395,  sulla
radiotelegrafia e radiotelefonia. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 1 febbraio 1912. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                            Giolitti - Spingardi - Leonardi-Cattolica 
                             - Calissano. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.