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REGIO DECRETO 7 marzo 1912, n. 202

Che porta norme per l'avanzamento del personale di macchina del corpo R. equipaggi. (012U0202)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-4-1912
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi 6 marzo 1908, n. 59, 27 dicembre  1906,  n.  680,  2
luglio 1911, n. 621, e 6 luglio 1911, n. 647; 
 
  Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 6 marzo 1898,  n.
59, approvato  con  R.  decreto  4  settembre  1898,  n.  444,  e  le
modificazioni ad esso apportate coi RR. decreti  9  maggio  1907,  n.
347, e 24 ottobre 1910, n. 788; 
 
  Visto l'art. 9 della legge 6 luglio 1911, n. 647, che autorizza  il
Nostro Governo ad emanare le norme  per  l'applicazione  della  legge
medesima; 
 
  Sentito il Consiglio superiore di marina e il Consiglio di Stato; 
 
  Previa deliberazione del Consiglio dei ministri; 
 
  sulla proposta del Nostro ministro della marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli allegati H5 e H6  al  regolamento  sull'avanzamento  nei  corpi
militari della R. marina, approvati col R. decreto 9 maggio 1907,  n.
347, sono abrogati e sostituiti dagli allegati H5  e  H6  annessi  al
presente decreto. 
 
  L'allegato  H5,  annesso  al  presente  decreto,  e  relativo  alla
categoria «Macchinisti», avra' vigore soltanto  in  via  transitoria,
secondo il disposto dell'art. 10 della legge 6 luglio 1911, n. 647.