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REGIO DECRETO 15 febbraio 1912, n. 140

Col quale vengono autorizzate alcune variazioni allo stato di previsione della spesa del ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1911-912 (012U0140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 4-4-1912
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D'ITALIA, 
 
  Viste le leggi 16 luglio 1904, n. 397, e 13 giugno  1907,  n.  342,
portanti norme e provvedimenti per la istruzione e la conversione  in
governative di scuole medie dipendenti da provincie, da comuni  o  da
altri enti morali; 
 
  Visto il Nostro  decreto  2  ottobre  1911,  n.  1137,  emanato  in
applicazione  delle  leggi  suddette,  col  quale  nel  bilancio  del
ministero dell'istruzione pubblica per il 1910-911 vennero introdotte
le variazioni conseguenti alle regificazioni degli istituti  in  esso
decreto indicati; 
 
  Viste le leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 112, sullo stato  giuridico
ed economico del personale delle scuole medie; 
 
  Visto il  R.  decreto  3  agosto  1908,  n.  623,  che  approva  il
regolamento per la esecuzione di dette leggi; 
 
  Riconosciuta la necessita' di introdurre nello stato di  previsione
della spesa del ministero della pubblica istruzione  per  l'esercizio
1911-912 le variazioni che  per  effetto  del  citato  R.  decreto  2
ottobre 1911, n. 1137, vennero apportate  allo  stato  di  previsione
dello stesso  ministero  pel  1910-911  per  retribuzioni  di  classi
aggiunte; 
 
  Ritenuto che  la  somma  di  L.  306.000  per  quest'ultimo  titolo
inscritta  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  ministero
predetto pel 1910-911 nei riguardi  delle  scuole  tecniche  e  degli
istituti tecnici  e  nautici  puo',  per  minori  occorrenze  che  si
presumono verranno a verificarsi, essere ridotta  a  L.  160.000  nel
1911-912; 
 
  Considerato che nel bilancio dello stesso  ministero  pel  1911-912
venne omessa la inscrizione  di  L.  33.600  occorrente  per  aumenti
quinquennali di stipendio ai professori ordinari delle  Regie  scuole
complementari e normali, e di L. 13.300 per aumenti di  stipendio  ai
professori straordinari delle  scuole  stesse  promossi  ad  ordinari
coll'1 ottobre 1911, per cui si rende ora necessario provvedere  allo
stanziamento nel bilancio predetto  di  tali  somme  quali  risultano
dalla tabella annessa al presente decreto, vista d'ordine Nostro  dal
ministro del tesoro e da quello dell'istruzione pubblica; 
 
  Vista la legge 4 giugno 1911, n. 487,  portante  provvedimenti  per
l'istruzione elementare e popolare, la quale dispone che il  capitolo
della spesa dello stato di previsione del ministero  dell'istruzione,
cui fanno carico gli oneri per stipendio al personale di ruolo  delle
RR. scuole complementari e normali,  debba  essere  diminuito  di  L.
30.000; 
 
  Vista la legge 30 giugno 1911, n. 602,  che  approva  lo  stato  di
previsione della spesa del  ministero  dell'istruzione  pubblica  per
l'esercizio 1911-912; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  il
tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo stanziamento dei seguenti capitoli  dello  stato  di  previsione
della spesa del ministero dell'istruzione  pubblica  per  l'esercizio
1911-912 e' aumentato della somma per ciascuno di essi indicata: 
 
  Capitolo n. 82 «Regie scuole  tecniche,  Regi  istituti  tecnici  e
nautici - Personale - Retribuzioni  per  le  classi  aggiunte  (Spese
fisse)» lire centosessantamila (lire 160.000). 
 
  Capitolo n. 93 «Regie scuole complementari e normali - Personale di
ruolo  -  Stipendi,  assegni,  ecc.»  lire  sedicimilanovecento   (L.
16.900). 
 
  Capitolo n. 94 «Regie scuole complementari e normali - Personale  -
Retribuzioni   per   le   classi   aggiunte   (Spese   fisse)»   lire
ventiquattromilasettecento (lire 24.700). 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 15 febbraio 1912. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                        Giolitti - Credaro - Tedesco. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.