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REGIO DECRETO 15 febbraio 1912, n. 123

Col quale viene applicata alla prima Mostra annuale delle novità agrarie, da tenersi in Roma nel corrente anno, la legge del 16 luglio 1905, n. 423. (012U0123)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 26-3-1912
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista  la  legge  del  16  luglio  1905,  n.  423,  concernente  la
protezione temporanea delle invenzioni industriali e  dei  modelli  e
disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro,  segretario  di  Stato  per
l'agricoltura, l'industria ed il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le invenzioni  industriali  e  i  modelli  e  disegni  di  fabbrica
relativi ad oggetti che figureranno nella prima mostra annuale  delle
novita' agrarie, indetta dalla Societa' degli  agricoltori  italiani,
che sara' tenuta in Roma  nel  corrente  anno  1912,  godranno  della
protetezione temporanea accordata dalla legge del 16 luglio 1905,  n.
423,  sotto  l'osservanza  delle  norme  stabilite  dal   regolamento
approvato con R. decreto del 19 aprile 1906, n. 204. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 15 febbraio 1912. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                    Giolitti - Nitti. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.