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REGIO DECRETO 25 febbraio 1912, n. 100

Col quale viene fissato l'interesse dei buoni del tesoro con la decorrenza dal 1° marzo 1912. (012U0100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 16-3-1912
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 8 luglio 1883, n. 1455 (serie 3ª); 
 
  Veduto  il  testo  unico  della  legge  per  l'amministrazione  del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato  con
R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª); 
 
  Veduto l'art. 566 del regolamento approvato co R. decreto 4  maggio
1885, n. 3074 (serie 3ª), per l'amministrazione del patrimonio e  per
la contabilita' anzidetti; 
 
  Veduto  l'art.  25  della  legge  8  agosto  1895,  n.   486,   sui
provvedimenti di finanza e di tesoro; 
 
  Veduto l'art. 1 della legge 4 maggio 1898, n.  169,  sui  monti  di
pieta' e l'art. 62 del relativo regolamento, approvato con R. decreto
14 maggio 1899, n. 185; 
 
  Veduto l'art. 4 della legge 30 giugno 1911, n. 606, che approva  lo
stato  di  previsione  dell'entrata   per   l'esercizio   finanziario
1911-912; 
 
  Veduto il R. decreto 4 gennaio 1912, n. 1, col quale furono fissati
gl'interessi dei buoni del tesoro a decorrere dal 15 gennaio 1912; 
 
  Sulla proposta del ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'interesse dei buoni del tesoro che il Governo e'  autorizzato  ad
alienare e' fissato, dal giorno 1 marzo 1912, nelle seguenti ragioni,
con esenzione da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura: 
 
    lire due e centesimi venticinque per cento (2,25 %) per  i  buoni
aventi scadenza da tre a sei mesi; 
 
    lire due e centesimi cinquanta per cento (2,50  %)  per  i  buoni
aventi scadenza da sette a nove mesi; 
 
    lire tre e centesimi venticinque per cento (3,25 %) per  i  buoni
aventi scadenza da dieci a dodici mesi.