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REGIO DECRETO 8 febbraio 1912, n. 82

Col quale sono apportate varianti al R. decreto 1° agosto 1910, n. 603, per l'assegnazione delle indennità annue per spese d'ufficio al comandante superiore ed ai comandanti dei depositi e distaccamenti del corpo R. equipaggi. (012U0082)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-3-1912
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 21 febbraio 1907, n. 60, che sostituisce l'art.
3 del decreto relativo alle difese locali delle piazze marittime; 
 
  Visto  il  R.  decreto  28  aprile  1910,  n.  527,   che   approva
l'ordinamento ed il regolamento delle difese marittime; 
 
  Visto il R. decreto 1 agosto 1910, n. 603, per l'assegnazione delle
indennita' annue per spese d'ufficio al comandante  superiore  ed  ai
comandanti dei depositi e distaccamenti del corpo reale equipaggi; 
 
  Considerato che nell'art. 11 dell'ordinamento e  regolamento  delle
difese marittime, approvato col succitato R. decreto 28 aprile  1910,
n. 527, gli assegni per spese d'ufficio pei comandanti  delle  difese
figurano conglobati insieme con quelli previsti per i  comandanti  di
distaccamenti del corpo reale equipaggi, presso le difese stesse, dal
successivo decreto 1 agosto 1910, n. 603; 
 
  Considerato che ne' l'ordinamento delle difese  marittime,  ne'  le
tabelle  del  personale  contemplano  la  carica  di  comandante   di
distaccamento del corpo reale equipaggi presso le difese; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro della marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono approvate le seguenti varianti al R. decreto 1 agosto 1910, n.
603: 
 
  All' art. 1 siano soppresse le parole: «(compresi quelli presso  le
difese)». 
 
  Nella tabella annessa sia soppressa  tutta  l'ultima  parte,  cioe'
dalle parole: «Comandante del distaccamento del corpo reale equipaggi
presso le difese di...» fino alla fine. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1912. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                  Leonardi-Cattolica. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.