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REGIO DECRETO 4 febbraio 1912, n. 70

Portante norme circa il recapito dei precetti personali per la chiamata in servizio dei militari dell'esercito e dell'armata in congedo illimitato. (012U0070)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-3-1912
al: 14-11-1912
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo unico della legge 24 dicembre 1908,  n.  730,  che
apporta modificazioni agli articoli 131 e 132 del testo  unico  delle
leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato col  R.  decreto  6
agosto 1888, n. 5655; 
 
  Visto l'articolo unico della legge 24 dicembre 1908,  n.  748,  che
sostituisce l'art. 90 del testo unico delle leggi sulla leva di mare,
approvata col R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860; 
 
  Visto il titolo 1° della  legge  13  luglio  1911,  n.  748,  sulla
chiamata  di  rassegna  per  controllo  dei  militari  del  corpo  R.
equipaggi in congedo illimitato; 
 
  Visto l'art. 52 della legge postale, testo unico, e' provata col R.
decreto 24 dicembre 1899, n. 501; 
 
  Visti gli articoli 3, 140, 141, 142 e 143 del regolamento  generale
intorno al servizio postale, approvato con Nostro decreto 10 febbraio
1901, n. 120; 
 
  Sentito  il  Consiglio  di  amministrazione  delle  poste   e   dei
telegrafi; 
 
  Visto il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Ritenuta la convenienza di  facilitare  il  recapito  dei  precetti
personali per la chiamata dei militari in  congedo  illimitato  tanto
dell'esercito, quanto dell'armata; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
poste ed i telegrafi, di concerto coi ministri della guerra  e  della
marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' affidata agli uffici postali la consegna dei precetti  personali
per  la  chiamata  dei  militari   in   congedo   illimitato,   tanto
dell'esercito quanto dell'armata.