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REGIO DECRETO 18 gennaio 1912, n. 56

Col quale viene istituita presso il ministero del tesoro una commissione consultiva allo scopo di predisporre piani coordinati degli approvvigionamenti che occorrono alle amministrazioni dello Stato e si possono affidare all'industria nazionale. (012U0056)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 3-3-1912
al: 18-12-1915
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Ritenuta  la  necessita'  di   disciplinare   il   servizio   degli
approvvigionamenti delle amministrazioni dello  Stato  con  un'azione
coordinata   che,   senza   intralciare   l'opera    delle    singole
amministrazioni,  valga  ad  assicurare  all'industria  nazionale  un
lavoro ben regolato, possibilmente  non  interrotto,  senza  notevoli
variazioni nella quantita', con equa  distribuzione  fra  le  diverse
regioni del Regno a condizioni e prezzi convenienti per  lo  Stato  e
per  le   industrie,   tenuti   presenti   i   prezzi   dei   mercati
internazionali; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri,  ministro
dell'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E'  istituita  presso  il  ministero  del  tesoro  una  commissione
consultiva  allo  scopo  di  predisporre   piani   coordinati   degli
approvvigionamenti che occorrono alle amministrazioni dello  Stato  e
si possono affidare all'industria nazionale. 
 
  A tale scopo la commissione ha l'incarico di: 
 
    a) tenere  in  evidenza  il  fabbisogno  annuale  dei  materiali,
meccanismi e generi di consumo per  le  varie  amministrazioni  dello
Stato; 
 
    b) formare  l'elenco  delle  ditte  nazionali,  a  cui  si  possa
ricorrere per le relative provviste, tenendone in evidenza la potenza
di produzione normale e quella gia' impegnata; 
 
    c) tenere l'elenco delle ditte da escludersi dalle forniture  per
eccesso di impegni assunti, o per irregolarita' e trascuratezza nelle
forniture gia' fatte o in corso; 
 
    d) tenere in evidenza le  produzioni,  che  mancano  al  paese  e
quelle che sono offerte a prezzi eccessivi  o  con  forniture  troppo
lente, affine di dare  gli  elementi  e  le  notizie  occorrenti  per
mettere le ditte nazionali in condizione di completare  e  migliorare
la loro produzione; 
 
    e) tenere in evidenza i prezzi che all'estero  si  praticano  per
tutti i materiali e le materie che occorrono allo  Stato,  giovandosi
anche delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei  funzionari
dello Stato in servizio all'estero; 
 
    f) dare consiglio sul tempo, in cui possono svolgersi le  gare  o
le  trattative  private,   allo   scopo   di   evitare   al   mercato
sovrabbondanza o penuria di ordinazioni; 
 
    g) suggerire le modalita' da seguire  perche'  le  ordinazioni  a
trattativa privata ottengano lo scopo di ripartire uniformemente,  in
base alla rispettiva potenzialita', le ordinazioni disponibili fra le
varie fabbriche esistenti; 
 
    h) tenere informate le  varie  amministrazioni  dello  Stato  dei
prezzi ottenuti  dalle  altre,  nei  contratti  stipulati,  affinche'
ognuna possa averne norma nel determinare i  prezzi  per  le  gare  o
quelli da ottenere nelle trattative private; 
 
    i) fare studi o proposte per la  semplificazione  ed  uniformita'
della procedura degli acquisti; 
 
    k) procurare, nel limite del possibile, di rendere  uniformi  per
le varie amministrazioni le condizioni contrattuali e di collaudo; 
 
    l) dare informazioni agli interessati sui fabbisogni delle  varie
amministrazioni dello Stato; 
 
    m) istruire sulle questioni  che,  a  tenore  delle  disposizioni
vigenti, richiedano deliberazioni del Consiglio dei  ministri,  salvo
per gli acquisti, occorrenti ai ministeri della guerra e della marina
ed aventi carattere di speciale urgenza e di segretezza per la difesa
dello Stato.