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REGIO DECRETO 28 gennaio 1912, n. 52

Col quale i piroscafi mercantili «Duca di Genova» e «Duca degli Abruzzi» sono considerati come appartenenti al naviglio da guerra dello Stato. (012U0052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-3-1912
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto lo stato di guerra  guerreggiata  fra  il  Regno  d'Italia  e
l'Impero Ottomano; 
 
  Riconosciuta l'opportunita' di valersi di piroscafi mercantili  per
le operazioni di guerra; 
 
  Vista la Convenzione dell'Aja del 18 ottobre  1907,  relativa  alla
trasformazione delle navi da commercio in navi da guerra; 
 
  Visto che nel Nostro decreto del 13  ottobre  1911,  n.  1145,  col
quale si  davano  istruzioni  ai  comandanti  delle  Regie  navi  per
l'esercizio del diritto di cattura e di preda durante la  guerra  con
l'Impero Ottomano assumevasi solenne impegno di attenersi alle  norme
proclamate dalla suindicata Convenzione  per  quanto  non  sia  stata
ancora ratificata; 
 
  Visto il decreto dei ministri per la guerra e per la marina in data
23 gennaio 1912, in virtu' del quale  furono  requisiti  i  piroscafi
mercantili Duca di Genova e Duca degli Abruzzi entrambi  appartenenti
alla «Navigazione generale italiana»; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro per la marina  di  concerto  col
ministro per la guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  I  piroscafi  mercantili  Duca  di  Genova  e  Duca  degli  Abruzzi
appartenenti alla «Navigazione generale italiana», iscritti nel ruolo
del naviglio ausiliario dello Stato per decreto del ministro  per  la
marina in data 16 agosto 1908, requisiti  per  decreto  dello  stesso
ministro e del ministro della guerra del 23 gennaio  1912,  sono,  in
conformita'  dell'art.  6  della  convenzione  del  18  ottobre  1907
dell'Aja, considerati come appartenenti al naviglio da  guerra  dello
Stato, come incrociatori ausiliari,  per  gli  effetti  delle  regole
contenute nel titolo IV del codice per la marina mercantile, relativo
al diritto marittimo in tempo di guerra, a decorrere dal  14  gennaio
1912. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 28 gennaio 1912. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                      Spingardi - Leonardi-Cattolica. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.