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REGIO DECRETO 26 gennaio 1912, n. 45

Che dà facoltà alle amministrazioni di Tripoli e di Bengasi di concedere l'esercizio dei più urgenti servizi pubblici nelle città stesse. (012U0045)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-2-1912
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 5 del Nostro decreto 20  novembre  1911,  n.  1248,  a
termini del quale nessuna  concessione  per  l'esercizio  di  servizi
pubblici o di lavori inerenti o dipendenti dai medesimi potra'  venir
fatta in Tripolitania e Cirenaica se non limitatamente al periodo  di
tempo  che  potra'  intercedere  tra  la  data  della  concessione  e
l'approvazione della legge  che  fissera'  le  norme  definitive  per
l'amministrazione delle dette regioni; 
 
  Ritenuta la convenienza di provvedere nelle citta' di Tripoli e  di
Bengasi  alla  organizzazione   dei   principali   servizi   pubblici
municipali, e la difficolta' di procedervi se le concessioni relative
non possono essere  fatte  per  un  tempo  sufficiente  e  fisso  che
permetta lo stabilimento e lo sviluppo dei servizi stessi; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Fino  alla  promulgazione  della  legge  che  fissera'   le   norme
definitive per l'ordinamento della Tripolitania e della Cirenaica  e'
concessa facolta' alle amministrazioni di Tripoli  e  di  Bengasi  di
concedere l'esercizio  dei  piu'  urgenti  servizi  pubblici  per  un
termine   necessario   a   renderne   possibile   lo    stabilimento,
l'organizzazione ed il funzionamento a condizione che le  concessioni
siano   sottoposte   all'approvazione   del   Governatore   ed   alla
omologazione del Governo centrale. 
 
  Il presente decreto  sara'  presentato  al  Parlamento  per  essere
convertito in legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 26 gennaio 1912. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                    Giolitti - Di San Giuliano - Finocchiaro-Aprile - 
                        Spingardi.                                    
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.