stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 25 gennaio 1912, n. 32

Che autorizza a derogare dalle norme stabilite dall'art. 2 del R. decreto 17 settembre 1910, n. 859, per la sostituzione dell'economo-cassiere del ministero di agricoltura, industria e commercio. (012U0032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 24-2-1912
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 2 del Nostro decreto in data 17  settembre  1910,  n.
859, che disciplina la gestione degli economi cassieri del ministero; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro,  segretario  di  Stato  per
l'agricoltura, l'industria e il commercio,  di  concerto  col  Nostro
ministro, segretario di Stato per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  In applicazione dell'art. 2 del R. decreto 17  settembre  1910,  n.
859 l'amministrazione  dell'agricoltura,  industria  e  commercio  e'
autorizzata a  derogare  per  la  sostituzione  dell'attuale  economo
cassiere, dalle disposizioni dell'articolo stesso per quanto riguarda
il grado di chi sara' chiamato ad esercitare le funzioni di economo e
di cassiere. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1912. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                          Giolitti - Nitti - Tedesco. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.