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REGIO DECRETO 11 gennaio 1912, n. 7

Riguardante la ripartizione dei servizi del ministero d'agricoltura, industria e commercio. (012U0007)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-2-1912
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 30 giugno 1908, n. 304, e la legge 2 luglio 1908, n.
353; 
 
  Ritenuta la necessita' di riorganizzare i servizi del ministero  di
agricoltura, industria e commercio; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro,  segretario  di  Stato  per
l'agricoltura, l'industria e il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
    1. I servizi del ministero di agricoltura, industria e  commercio
sono ripartiti nel seguente modo: 
 
    Gabinetto di S. E. il ministro. 
 
    Gabinetto di S. E. il sottosegretario di Stato. 
 
    1. Divisione del personale e degli affari generali. 
 
    2. Divisione ragioneria. 
 
    3. Direzione generale dell'agricoltura. 
 
    4. Direzione generale delle foreste. 
 
    5. Direzione generale del credito e della previdenza. 
 
    6. Direzione generale della statistica e del lavoro. 
 
    7. Ispettorato delle miniere. 
 
    8. Ispettorato generale del commercio. 
 
    9. Ispettorato generale dell'industria. 
 
    10. Ufficio dall'economato generale. 
 
    2. Con decreto del Nostro ministro proponente saranno stabiliti i
servizi affidati a ciascuno dei riparti  suddetti,  e  sara'  fissata
l'ulteriore ripartizione in uffici, divisioni, sezioni. 
 
    3. I funzionari dei ruoli tecnici approvati con la legge  del  30
giugno 1908, n. 304 e con la legge del 2 luglio 1908, n. 353, che non
siano destinati ad uffici amministrativi con funzioni  corrispondenti
al loro grado saranno  messi,  con  disposizione  ministeriale,  alla
diretta dipendenza dei direttori generali o degli ispettori  generali
pel servizio di ispezione o per altri incarichi. 
 
    4. Tutti i Consigli, i Comitati  e  gli  altri  corpi  consultivi
istituiti presso il ministero sono convocati soltanto o  direttamente
dal ministro o in seguito ad autorizzazione del ministro stesso. 
 
    5. Sono abrogate tutte le  precedenti  disposizioni  contrarie  a
quelle del presente decreto. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 11 gennaio 1912. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                    Giolitti - Nitti. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.