stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2012, n. 18

Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (12G0033)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2013)
nascondi
vigente al 12/04/2021
Testo in vigore dal: 23-3-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87,  quinto  comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 9 maggio  1989,  n.  168,  recante  istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
e in particolare l'articolo 6; 
  Visto l'articolo 2 della legge 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni; 
  Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, concernente  le  universita'
non statali legalmente riconosciute, e in particolare l'articolo 3; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare  l'articolo
5, comma 1, lettera b), primo  periodo,  e  l'articolo  5,  comma  4,
lettera a); 
  Visto l'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  91,  recante
disposizioni  recanti  attuazione  dell'articolo  2  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, in materia di  adeguamento  ed  armonizzazione
dei sistemi contabili; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 gennaio 2012; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Contabilita' economico-patrimoniale nelle universita' 
 
  1. Al fine di garantire trasparenza e  omogeneita'  dei  sistemi  e
delle  procedure  contabili,  di  consentire  l'individuazione  della
situazione patrimoniale e la valutazione  dell'andamento  complessivo
della gestione, le universita' adottano un  sistema  di  contabilita'
economico-patrimoniale e analitica. 
  2. Il quadro informativo economico-patrimoniale  delle  universita'
e' rappresentato da: 
    a) bilancio unico d'ateneo di previsione annuale  autorizzatorio,
composto da budget economico e budget  degli  investimenti  unico  di
ateneo; 
    b) bilancio unico d'ateneo di previsione triennale,  composto  da
budget economico e budget degli investimenti, al fine di garantire la
sostenibilita' di tutte le attivita' nel medio periodo; 
    c) bilancio unico d'ateneo d'esercizio, redatto  con  riferimento
all'anno solare, composto da  stato  patrimoniale,  conto  economico,
rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione
sulla gestione; 
    d) bilancio consolidato con le proprie aziende,  societa'  o  gli
altri enti controllati, con o senza titoli  partecipativi,  qualunque
sia la loro forma giuridica, composto da  stato  patrimoniale,  conto
economico e nota integrativa. 
  3. Al fine di consentire il consolidamento e  il  monitoraggio  dei
conti delle amministrazioni  pubbliche,  le  universita'  considerate
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, predispongono il bilancio preventivo  unico
d'ateneo  non  autorizzatorio  e  il  rendiconto  unico  d'ateneo  in
contabilita' finanziaria. 
  4. Le universita' si dotano, nell'ambito della  propria  autonomia,
di sistemi  e  procedure  di  contabilita'  analitica,  ai  fini  del
controllo di gestione. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985,  n.1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo degli articoli 33, sesto comma,  76
          e 87, quinto comma, della Costituzione: 
              "Art. 33. (Omissis). Le istituzioni  di  alta  cultura,
          universita'  ed  accademie,  hanno  il  diritto  di   darsi
          ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello
          Stato." 
              "Art. 76. L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti." 
              "Art. 87. (Omissis). Indice il referendum popolare  nei
          casi previsti dalla Costituzione". 
              Si riporta il testo dell'articolo  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              "Art. 14. Decreti legislativi. 
              1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai  sensi
          dell'articolo  76  della  Costituzione  sono  emanati   dal
          Presidente  della  Repubblica  con  la   denominazione   di
          «decreto legislativo» e con l'indicazione,  nel  preambolo,
          della  legge  di  delegazione,  della   deliberazione   del
          Consiglio  dei  ministri  e  degli  altri  adempimenti  del
          procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni". 
              L'articolo  6  della  legge  9  maggio  1989,  n.   168
          (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica) recita: 
              "Art. 6. Autonomia delle universita'. 
              1. Le universita' sono dotate di personalita' giuridica
          e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno
          autonomia    didattica,     scientifica,     organizzativa,
          finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi
          con propri statuti e regolamenti. 
              2. Nel rispetto dei  principi  di  autonomia  stabiliti
          dall'articolo 33 della  Costituzione  e  specificati  dalla
          legge, le universita'  sono  disciplinate,  oltre  che  dai
          rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente  da  norme
          legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa
          l'applicabilita' di disposizioni emanate con circolare. 
              3.  Le  universita'  svolgono  attivita'  didattica   e
          organizzano  le  relative  strutture  nel  rispetto   della
          liberta'  di  insegnamento  dei  docenti  e  dei   principi
          generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti
          didattici universitari. Nell'osservanza di questi  principi
          gli  statuti  determinano  i  corsi   di   diploma,   anche
          effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea
          e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri
          per  l'attivazione  dei  corsi   di   perfezionamento,   di
          dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. 
              4. Le universita'  sono  sedi  primarie  della  ricerca
          scientifica e operano, per la realizzazione  delle  proprie
          finalita' istituzionali, nel  rispetto  della  liberta'  di
          ricerca   dei   docenti   e   dei    ricercatori    nonche'
          dell'autonomia di ricerca delle strutture  scientifiche.  I
          singoli  docenti  e  ricercatori,  secondo  le  norme   del
          rispettivo  stato  giuridico,  nonche'  le   strutture   di
          ricerca: 
                a)  accedono  ai   fondi   destinati   alla   ricerca
          universitaria, ai sensi dell'articolo 65  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; 
                b)  possono  partecipare  a  programmi   di   ricerca
          promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o
          privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle
          relative normative. 
              5. Le universita', in osservanza delle norme di cui  ai
          commi     precedenti,      provvedono      all'istituzione,
          organizzazione e funzionamento delle strutture  didattiche,
          di ricerca e di  servizio,  anche  per  quanto  concerne  i
          connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione. 
              6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna
          struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto
          dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto. 
              7.   L'autonomia   finanziaria   e   contabile    delle
          universita' si esercita ai sensi dell'articolo 7. 
              8. La legge di attuazione dei principi di autonomia  di
          cui  al  presente  articolo  stabilisce  termini  e  limiti
          dell'autonomia delle universita', quanto  all'assunzione  e
          alla gestione del personale non docente. 
              9.  Gli  statuti  e  i  regolamenti  di   ateneo   sono
          deliberati  dagli  organi  competenti  dell'universita'   a
          maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al
          Ministro che,  entro  il  termine  perentorio  di  sessanta
          giorni, esercita il controllo di legittimita' e  di  merito
          nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza
          di rilievi essi sono emanati dal rettore. 
              10. Il Ministro puo' per una sola  volta,  con  proprio
          decreto,   rinviare   gli   statuti   e    i    regolamenti
          all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da
          riesaminare   nel    merito.    Gli    organi    competenti
          dell'universita' possono  non  conformarsi  ai  rilievi  di
          legittimita' con deliberazione adottata  dalla  maggioranza
          dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero  ai  rilievi  di
          merito  con  deliberazione   adottata   dalla   maggioranza
          assoluta. In tal caso il  Ministro  puo'  ricorrere  contro
          l'atto  emanato  dal  rettore,  in  sede  di  giurisdizione
          amministrativa per i soli vizi di legittimita'.  Quando  la
          maggioranza qualificata non sia stata raggiunta,  le  norme
          contestate non possono essere emanate. 
              11. Gli statuti delle universita' sono pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino  Ufficiale
          del Ministero. ". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  2  della  legge  30
          luglio  1999,  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione   del
          Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15  marzo  1997,
          n. 59): 
              "Art. 2. Ministeri. 
              1. I Ministeri sono i seguenti: 
              1) Ministero degli affari esteri; 
              2) Ministero dell'interno; 
              3) Ministero della giustizia; 
              4) Ministero della difesa; 
              5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
              6) Ministero dello sviluppo economico; 
              7) Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali; 
              8)  Ministero  dell'ambiente   e   della   tutela   del
          territorio e del mare; 
              9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
              10) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali; 
              11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
          ricerca; 
              12) Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
              13) Ministero della salute. 
              2.  I  ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria
          organizzazione,   nonche'   per   mezzo    delle    agenzie
          disciplinate dal presente decreto legislativo, le  funzioni
          di spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le  aree
          funzionali  indicate  per  ciascuna   amministrazione   dal
          presente decreto, nel  rispetto  degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea. 
              3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche  con
          riferimento alle agenzie dotate di personalita'  giuridica,
          la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
          relativa responsabilita'. 
              4.  I  ministeri  intrattengono,   nelle   materie   di
          rispettiva competenza, i rapporti con  l'Unione  europea  e
          con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di
          settore, fatte salve  le  competenze  del  ministero  degli
          affari esteri.". 
              L'articolo  3  della  legge  29  luglio  1991,  n.  243
          (Universita' non statali  legalmente  riconosciute)  e'  il
          seguente: 
              "Art. 3. 1. L'universita' o  l'istituto  superiore  non
          statale che intende avvalersi del contributo dello Stato di
          cui alla presente legge presenta  annualmente  al  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di seguito denominato «Ministro»,  il  bilancio  preventivo
          dell'esercizio in corso, il bilancio  consuntivo  dell'anno
          precedente  e  una  relazione   sulla   struttura   e   sul
          funzionamento dell'universita' stessa, con l'indicazione di
          dati statistici e informativi riguardanti: il numero  degli
          studenti; le facolta', i corsi  di  laurea,  le  scuole,  i
          corsi  di  dottorato  di  ricerca,  i  dipartimenti  e  gli
          istituti; l'organico del personale docente e  non  docente;
          la dotazione di  strumentario  scientifico,  tecnico  e  di
          biblioteca; la consistenza e  il  grado  di  disponibilita'
          delle  strutture   immobiliari   adibite   alle   attivita'
          universitarie; le condizioni finanziarie con specificazione
          delle  entrate  derivanti  dalle  tasse  e  dai  contributi
          studenteschi. 
              2.   Il   Ministro    puo'    chiedere    al    rettore
          dell'universita' chiarimenti sui dati forniti entro  trenta
          giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma
          1. Il Ministro puo' inoltre disporre ispezioni al  fine  di
          accertare la  sussistenza  dei  requisiti  richiesti  dalla
          presente legge e dichiarati dalle  universita'  o  istituti
          superiori non statali. 
              3. Il contributo da assegnare a ciascuna universita' e'
          determinato sulla base di criteri  oggettivi,  che  tengano
          conto degli elementi di  cui  al  comma  1,  stabiliti  con
          apposito decreto del Ministro. Ogni universita' riserva una
          quota  del  contributo  statale  agli  studenti  capaci   e
          meritevoli privi di mezzi, mediante borse di studio o forme
          di  esenzione  dal  pagamento   di   tasse   e   contributi
          studenteschi. 
              4. Il Ministro riferisce il Parlamento annualmente  sui
          criteri  e  le  procedure  adottate   nell'erogazione   dei
          contributi.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 5, comma  1,  lettera
          b), primo periodo, e comma 4, lettera  a)  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia  di  organizzazione
          delle universita', di personale accademico e  reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario): 
              "1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  il
          termine di dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          finalizzati a riformare il  sistema  universitario  per  il
          raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
                a) valorizzazione della  qualita'  e  dell'efficienza
          delle universita' e conseguente introduzione di  meccanismi
          premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche  sulla
          base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione
          di   un   sistema   di   accreditamento   periodico   delle
          universita';  valorizzazione   dei   collegi   universitari
          legalmente riconosciuti, ivi compresi  i  collegi  storici,
          mediante la previsione di una apposita  disciplina  per  il
          riconoscimento e l'accreditamento  degli  stessi  anche  ai
          fini   della   concessione   del   finanziamento   statale;
          valorizzazione della figura dei ricercatori;  realizzazione
          di opportunita' uniformi, su tutto il territorio nazionale,
          di accesso e scelta dei percorsi formativi; 
                b)  revisione   della   disciplina   concernente   la
          contabilita',  al  fine  di  garantirne  coerenza  con   la
          programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed
          omogeneita', e di consentire l'individuazione della  esatta
          condizione  patrimoniale   dell'ateneo   e   dell'andamento
          complessivo della gestione;  previsione  di  meccanismi  di
          commissariamento in  caso  di  dissesto  finanziario  degli
          atenei; 
                c) introduzione, sentita l'ANVUR, di  un  sistema  di
          valutazione ex post delle politiche di  reclutamento  degli
          atenei, sulla base di criteri definiti ex ante; 
                d) revisione, in attuazione del titolo V della  parte
          II della Costituzione,  della  normativa  di  principio  in
          materia di diritto allo studio, al fine  di  rimuovere  gli
          ostacoli  di  ordine  economico  e  sociale  che   limitano
          l'accesso   all'istruzione   superiore,    e    contestuale
          definizione dei livelli essenziali delle prestazioni  (LEP)
          erogate dalle universita' statali." 
              "4. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,
          lettera b), il Governo si attiene ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                a)  introduzione  di  un  sistema   di   contabilita'
          economico-patrimoniale e analitica, del  bilancio  unico  e
          del bilancio consolidato di ateneo sulla base  di  principi
          contabili e schemi di bilancio stabiliti e  aggiornati  dal
          Ministero, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, sentita  la  Conferenza  dei  rettori  delle
          universita'  italiane  (CRUI),  garantendo,  al  fine   del
          consolidamento  e  del   monitoraggio   dei   conti   delle
          amministrazioni  pubbliche,  la   predisposizione   di   un
          bilancio preventivo e  di  un  rendiconto  in  contabilita'
          finanziaria, in conformita'  alla  disciplina  adottata  ai
          sensi dell'articolo 2, comma 2,  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196; 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  2  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              "Art.  2.  Delega  al  Governo  per  l'adeguamento  dei
          sistemi contabili. 
              1. Per consentire il perseguimento degli  obiettivi  di
          cui all'articolo 1, il Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          entro il 31 maggio 2011, uno o piu' decreti legislativi per
          l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di
          bilancio delle  amministrazioni  pubbliche,  ad  esclusione
          delle regioni e degli enti locali, e dei  relativi  termini
          di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze
          di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza
          pubblica. I sistemi e gli schemi di cui  al  primo  periodo
          sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo  ai
          fini della procedura per i disavanzi eccessivi. 
              2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) adozione di regole  contabili  uniformi  e  di  un
          comune piano dei conti integrato al fine di  consentire  il
          consolidamento e il monitoraggio  in  fase  di  previsione,
          gestione e rendicontazione dei conti delle  amministrazioni
          pubbliche; 
                b)   definizione   di   una   tassonomia    per    la
          riclassificazione dei dati contabili e di bilancio  per  le
          amministrazioni pubbliche tenute al regime di  contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi di cui alla lettera a); 
                c) adozione di comuni schemi di  bilancio  articolati
          in missioni e programmi  coerenti  con  la  classificazione
          economica   e   funzionale   individuata   dagli   appositi
          regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale
          e  relativi  conti  satellite,  al  fine  di  rendere  piu'
          trasparenti e significative le  voci  di  bilancio  dirette
          all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di  un
          sistema unico di  codifica  dei  singoli  provvedimenti  di
          spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci; 
                d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema  di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  che  si  ispirino   a
          comuni criteri di contabilizzazione; 
                e)  adozione  di  un   bilancio   consolidato   delle
          amministrazioni pubbliche con le proprie aziende,  societa'
          o altri organismi  controllati,  secondo  uno  schema  tipo
          definito  dal  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze
          d'intesa con i Ministri interessati; 
                f)  definizione  di  un  sistema  di  indicatori   di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, costruiti secondo criteri  e  metodologie  comuni
          alle diverse amministrazioni individuati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri. 
              3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 e' allegato
          un nomenclatore che illustra le definizioni degli  istituti
          contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o
          tipologia  di  enti,  a  cui  si  conformano   i   relativi
          regolamenti di contabilita'. 
              4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi alla Camera dei deputati e al  Senato  della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle Commissioni parlamentari  competenti  entro  sessanta
          giorni  dalla  trasmissione.  Decorso  tale   termine   per
          l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
          adottati. Il Governo, qualora non  intenda  conformarsi  ai
          pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le
          proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e  rende
          comunicazioni davanti a  ciascuna  Camera.  Decorsi  trenta
          giorni dalla  data  della  nuova  trasmissione,  i  decreti
          possono comunque essere  adottati  in  via  definitiva  dal
          Governo. I decreti legislativi che comportino  riflessi  di
          ordine finanziario devono essere corredati della  relazione
          tecnica di cui all'articolo 17, comma 3. 
              5.  Ai   fini   della   predisposizione   dei   decreti
          legislativi di cui al comma 1 e'  istituito,  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, senza oneri a carico della  finanza  pubblica,  il
          comitato per i  principi  contabili  delle  amministrazioni
          pubbliche,  composto   da   ventitre'   componenti,   cosi'
          suddivisi: 
                a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia
          e delle finanze, uno dei quali con funzioni di  presidente,
          e   un   rappresentante   per   ciascuno   dei    Ministeri
          dell'interno,      della      difesa,      dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, del lavoro, della  salute
          e delle politiche sociali, nonche' un rappresentante  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri; 
                b)  un  rappresentante  tecnico  dell'amministrazione
          della Camera dei deputati e  uno  dell'amministrazione  del
          Senato   della   Repubblica,   designati   dai   rispettivi
          Presidenti, come invitati permanenti, e  un  rappresentante
          della Corte dei conti; 
                c) un rappresentante dell'ISTAT; 
                d) sette rappresentanti degli enti  territoriali,  di
          cui tre designati dalla  Conferenza  dei  presidenti  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          uno dei quali per  le  autonomie  speciali,  uno  designato
          dall'Unione delle province d'Italia  (UPI),  uno  designato
          dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
          designato dall'Unione  nazionale  comuni,  comunita',  enti
          montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative
          regionali e delle province autonome, d'intesa tra  di  loro
          nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea,
          dei Consigli regionali e delle  province  autonome  di  cui
          agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; 
                e)        tre        esperti        in        materia
          giuridico-contabile-economica. 
              6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte,  in  fine,
          le seguenti parole:  «nonche'  al  fine  di  armonizzare  i
          sistemi contabili e gli schemi  di  bilancio  dei  medesimi
          enti e i relativi termini di presentazione e  approvazione,
          in funzione delle esigenze di  programmazione,  gestione  e
          rendicontazione della finanza pubblica»; 
                b)  all'articolo  2,  comma  2,  la  lettera  h)   e'
          sostituita dalla seguente: 
                  «h) adozione di regole contabili uniformi e  di  un
          comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi
          di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con
          la classificazione economica e funzionale individuata dagli
          appositi regolamenti comunitari in materia di  contabilita'
          nazionale  e  relativi  conti  satellite;  adozione  di  un
          bilancio consolidato con le  proprie  aziende,  societa'  o
          altri organismi controllali,  secondo  uno  schema  comune;
          affiancamento,  a   fini   conoscitivi,   al   sistema   di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  ispirati   a   comuni
          criteri di contabilizzazione; raccordabilita'  dei  sistemi
          contabili  e  degli   schemi   di   bilancio   degli   enti
          territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai  fini
          della procedura per i disavanzi eccessivi;  definizione  di
          una tassonomia per la riclassificazione dei dati  contabili
          e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui  alla
          presente   legge   tenute   al   regime   di   contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi;  definizione  di  un  sistema  di  indicatori  di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
          diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione  agli
          articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il  quale
          regioni ed enti  locali  devono  comunicare  al  Governo  i
          propri bilanci preventivi e consuntivi, come  approvati,  e
          previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
          lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine»; 
                c) all'articolo 2,  il  comma  6  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  «6. Almeno uno dei decreti legislativi  di  cui  al
          comma 1 e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. Un decreto legislativo,  da
          adottare entro il termine previsto al comma 1 del  presente
          articolo, disciplina la  determinazione  dei  costi  e  dei
          fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
          prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il  Governo
          trasmette  alle  Camere,  entro  il  30  giugno  2010,  una
          relazione concernente il quadro generale  di  finanziamento
          degli enti territoriali e ipotesi di  definizione  su  base
          quantitativa  della  struttura  fondamentale  dei  rapporti
          finanziari tra lo Stato, le regioni, le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
          delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
          e' comunque trasmessa alle Camere  prima  degli  schemi  di
          decreto   legislativo    concernenti    i    tributi,    le
          compartecipazioni   e   la    perequazione    degli    enti
          territoriali»; 
                d) all'articolo 3, comma 6, terzo  periodo,  dopo  le
          parole:  «l'esercizio  della  delega»  sono   inserite   le
          seguenti: «o successivamente»; 
                e) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole:
          «trenta  componenti  e»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «trentadue  componenti,  due   dei   quali   rappresentanti
          dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,». 
              7. Il comitato  per  i  principi  contabili  agisce  in
          reciproco raccordo con la  Commissione  tecnica  paritetica
          per il federalismo fiscale  di  cui  all'articolo  4  della
          legge 5 maggio  2009,  n.  42,  per  le  attivita'  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, lettera h), della  medesima  legge
          con  lo  scambio  di  tutte  le  risultanze  relative  alla
          armonizzazione dei bilanci pubblici. 
              8. Disposizioni correttive ed integrative  dei  decreti
          legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro
          tre anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          medesimi, tenendo anche conto dei  decreti  legislativi  da
          adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto  dei
          principi e criteri direttivi  e  con  le  stesse  modalita'
          previsti dal presente articolo. 
              Il  decreto  legislativo  31   maggio   2011,   n.   91
          (Disposizioni  recanti  attuazione  dell'articolo  2  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  adeguamento
          ed armonizzazione dei  sistemi  contabili),  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 24 giugno 2011, n. 145. 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              "2. Ai fini della presente legge,  per  amministrazioni
          pubbliche si intendono gli enti e gli  altri  soggetti  che
          costituiscono    il     settore     istituzionale     delle
          amministrazioni   pubbliche    individuati    dall'Istituto
          nazionale  di   statistica   (ISTAT)   sulla   base   delle
          definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.".