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LEGGE 29 luglio 1991, n. 243

Università non statali legalmente riconosciute.

note: Entrata in vigore della legge: 21/8/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/1995)
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Testo in vigore dal:  21-8-1991

Art. 3

1. L'università o l'istituto superiore non statale che intende avvalersi del contributo dello Stato di cui alla presente legge presenta annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e una relazione sulla struttura e sul funzionamento dell'università stessa, con l'indicazione di dati statistici e informativi riguardanti: il numero degli studenti; le facoltà, i corsi di laurea, le scuole, i corsi di dottorato di ricerca, i dipartimenti e gli istituti; l'organico del personale docente e non docente; la dotazione di strumentario scientifico, tecnico e di biblioteca; la consistenza e il grado di disponibilità delle strutture immobiliari adibite alle attività universitarie; le condizioni finanziarie con specificazione delle entrate derivanti dalle tasse e dai contributi studenteschi.
2. Il Ministro può chiedere al rettore dell'università chiarimenti sui dati forniti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1. Il Ministro può inoltre disporre ispezioni al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla presente legge e dichiarati dalle università o istituti superiori non statali.
3. Il contributo da assegnare a ciascuna università è determinato sulla base di criteri oggettivi, che tengano conto degli elementi di cui al comma 1, stabiliti con apposito decreto del Ministro. Ogni università riserva una quota del contributo statale agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, mediante borse di studio o forme di esenzione dal pagamento di tasse e contributi studenteschi.
4. Il Ministro riferisce al Parlamento annualmente sui criteri e le procedure adottate nell'erogazione dei contributi.