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REGIO DECRETO 21 dicembre 1911, n. 1395

Col quale viene prorogata fino al 1° luglio 1912 la facoltà concessa al Governo con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908. (011U1395)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-1-1912 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, con cui fu data facoltà al Governo di adottare, con decreti Reali da convertirsi in legge, provvedimenti eccezionali ed urgenti anche nell'interesse della proprietà della industria e del commercio nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;
Ritenuto che tale facoltà, prorogata con le leggi 13 luglio 1910, n. 466, 30 dicembre 1910, n. 910 e 6 luglio 1911, n. 722, scadrebbe col 31 dicembre 1911;
Ritenuto che le condizioni dei comuni danneggiati dal terremoto fanno prevedere il bisogno di adottare, anche dopo il detto termine, altri provvedimenti di carattere urgente ed eccezionale;
Considerato che non essendo il Parlamento convocato è necessario prorogare l'esercizio della suindicata facoltà mediante decreto, da presentarsi al Parlamento per la conversione in legge;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La facoltà accordata al Governo con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, già prorogata con le leggi 13 luglio 1910, n. 466, 30 dicembre 1910, n. 910 e 6 luglio 1911, n. 722 è prorogata fino al 1° luglio 1912.