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REGIO DECRETO 23 novembre 1911, n. 1380

Col quale sono stabilite norme per la prestazione da parte dell'istituto autonomo Vittorio Emanuele III, in Reggio Calabria, della garanzia del quarto di cui all'art. 10 della legge 13 luglio 1910, n. 466, e per l'esercizio della vigilanza governativa sull'istituto medesimo. (011U1380)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-1-1912
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 12 della legge 13 luglio 1910,  n.  466,  concernente
l'istituto autonomo Vittorio  Emanuele  III  per  i  danneggiati  dai
terremoti di Reggio Calabria; 
 
  Veduto l'art. 26  del  regolamento  approvato  con  R.  decreto  18
settembre 1910, n. 842; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro,  segretario  di  Stato  per
l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto col  ministro
del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 13 luglio 1910,
n. 466, l'istituto autonomo Vittorio Emanuele III in Reggio  Calabria
ha facolta' di concordare,  caso  per  caso,  col  Consorzio  per  la
concessione di mutui ai danneggiati dal  terremoto  del  28  dicembre
1908, o con qualunque altro istituto mutuante, i modi e le forme  con
le quali sara' da esso data la garanzia sulle proprie  attivita'  per
la quota del quarto, di cui all'articolo 10 della legge stessa, e con
il richiedente il mutuo, i modi e le forme coi  quali  dovra'  essere
data la rivalsa all'istituto suddetto.