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REGIO DECRETO 17 dicembre 1911, n. 1369

Col quale viene modificato l'art. 42 del regolamento per il personale e l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari approvato con R. decreto 9 giugno 1910, n. 602. (011U1369)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 18-1-1912
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo  unico  delle  leggi  sullo  stato  degli  impiegati
civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693; 
 
  Visto il relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 24
novembre 1908, n. 756; 
 
  Visto il regolamento per il personale e l'ordinamento degli  uffici
direttivi finanziari, approvato con R. decreto 9 giugno 1910, n. 602; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  All'art. 42 del citato regolamento per il personale e l'ordinamento
degli uffici direttivi finanziari, e' sostituito il seguente: 
 
  Art. 42. -  «I  posti  di  ispettore  d'Intendenza  sono  conferiti
esclusivamente per merito agli intendenti di finanza, senza  riguardo
alla classe». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 17 dicembre 1911. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                    Giolitti - Facta. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.