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REGIO DECRETO 5 novembre 1911, n. 1321

Col quale vengono modificati alcuni articoli del R. decreto 19 settembre 1907, n. 403, che riordina il R. istituto industriale nazionale di Fermo (011U1321)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 5-1-1912
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 19 settembre 1907, n. 403, che riordina  il  R.
istituto industriale nazionale di Fermo; 
 
  Viste le deliberazioni  della  Deputazione  provinciale  di  Ascoli
Piceno del 28 giugno 1911, e quella del Consiglio comunale  di  Fermo
in data 21 giugno 1911; 
 
  Vista la deliberazione del  Consiglio  di  amministrazione  del  R.
istituto industriale nazionale di Fermo in data 18 maggio 1911; 
 
  Riconosciuta l'opportunita' di modificare l'ordinamento  scolastico
dell'istituto; 
 
  Visto   il   parere   della   Giunta   del   consiglio    superiore
dell'insegnamento industriale e  commerciale  in  data  28  settembre
1911; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro,  segretario  di  Stato  per
l'agricoltura, l'industria ed il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli articoli 4 e 5 del R. decreto 19 settembre 1907, n.  403,  sono
modificati nel modo seguente: 
 
  Art. 4. - La scuola comprende un corso inferiore  della  durata  di
tre anni, e un corso superiore della durata di quattro anni,  di  cui
il primo biennio comune a tutti gli allievi e il  secondo  biennio  a
sezioni separate, per quante sezioni sono  e  sieno  per  essere  con
decreto ministeriale istituite. 
 
  Le esercitazioni pratiche sono compiute in  apposite  officine,  le
quali comprendono i seguenti reparti:  1°  falegnami  modellisti;  2°
fonditori; 3° fucinatori; 4° congegnatori; 5° conduttori di macchine;
6° elettricisti. 
 
  Alla scuola sono pure  annessi  dei  laboratori  per  gli  esercizi
sperimentali di fisica e chimica. 
 
  Art. 5. - Per essere ammessi al  primo  anno  del  corso  inferiore
occorre il certificato di maturita' delle scuole elementari, o titolo
equipollente. 
 
  Saranno ammessi al corso superiore, oltre i  licenziati  del  corso
inferiore, i licenziati di  una  delle  scuole  di  arti  e  mestieri
dipendenti dal ministero di agricoltura, industria e commercio la cui
licenza sia dal ministero stesso riconosciuta equipollente  a  quella
del corso  inferiore,  ed  i  licenziati  delle  scuole  tecniche,  o
pareggiate, purche' superino un esame pratico di officina. 
 
  All'infuori dei  casi  suindicati  non  vi  saranno  ammissioni  in
nessuna classe della scuola.