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REGIO DECRETO 30 novembre 1911, n. 1259

Concernente la imposta interna di fabbricazione degli alcools raffinati atti alla preparazione delle bevande. (011U1259)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-12-1911
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
finanze, ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'alcool metilico, ed ogni  altro  alcool  diverso  dallo  etilico,
raffinati in guisa da poter essere impiegati  nella  preparazione  di
bevande, sono soggetti ad  imposta  interna  di  fabbricazione  nella
misura di L. 270 per ettolitro  anidro,  alla  temperatura  di  gradi
15.56 del termometro centesimale. Sui detti alcools,  raffinati  come
sopra, importati  dall'estero,  e'  dovuta  nella  stessa  misura  la
soprattassa di confine.