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REGIO DECRETO 26 novembre 1911, n. 1246

Col quale viene imposta l'applicazione di dazi differenziali e generali alle merci di provenienza turca. (011U1246)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-12-1911
al: 19-10-1912
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del presidente del Consiglio  dei  ministri,  Nostro
ministro, segretario di Stato per l'interno, di concerto  coi  Nostri
ministri, segretari di Stato per gli affari esteri, per  le  finanze,
per l'agricoltura, industria e commercio e per il tesoro; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  A partire dal giorno successivo a quello  della  pubblicazione  del
presente  decreto  nella  Gazzetta  ufficiale  del  Regno,  le  merci
provenienti dalla Turchia (europea o asiatica) indicate  nell'annessa
tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri  proponenti,  saranno
sottoposte ai dazi doganali per osso rispettivamente stabiliti  dalla
stessa tabella. 
 
  A partire dallo stesso giorno  le  altre  merci  che  risultino  di
provenienza turca saranno sottoposte ai dazi stabiliti dalla  tariffa
generale. 
 
  Queste  disposizioni  sono  applicabili   anche   alle   merci   di
provenienza turca le quali, trovandosi nei depositi  doganali  o  nei
depositi franchi alla data dell'applicazione del presente decreto non
siano sdoganate entro quindici giorni dalla stessa data.