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LEGGE 4 giugno 1911, n. 487

Riguardante i provvedimenti per la istruzione elementare e popolare. (011U0487)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 2-7-1911
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghino quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'  Amministrazione   scolastica   provinciale   per   l'istruzione
elementare e popolare e' costituita: 
 
  dal Consiglio scolastico: 
 
  dalla Deputazione scolastica. 
 
  In ogni provincia deve essere istituita la delegazione  governativa
per l'istruzione elementare e popolare.