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REGIO DECRETO 31 agosto 1910, n. 698

Che modifica il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli ed il relativo modello di libretto. (010U0698)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-11-1910
al: 7-2-1911
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico della legge  sul  lavoro  delle  donne  e  dei
fanciulli approvato con Nostro decreto 10 novembre 1907, n. 818; 
 
  Visto il Nostro decreto in data odierna col  quale  sono  apportate
alcune modificazioni al detto testo unico; 
 
  Visto il regolamento 14 giugno 1909,  n.  442,  per  l'applicazione
dello stesso testo unico; 
 
  Sentito il Consiglio superiore del lavoro, il  Consiglio  superiore
della sanita' pubblica, il Consiglio della industria e del  commercio
e il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  dei  Nostri  ministri,  segretari  di  Stato   per
l'agricoltura, l'industria e il commercio, per gli  interni,  per  la
grazia e giustizia e per l'istruzione pubblica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli articoli 4, 10, 12, 13 e 14 del regolamento 14 giugno 1909, n.
442, sono rispettivamente sostituiti i seguenti: 
 
  Art. 4. - Il libretto di lavoro sara' conforme al  modello  annesso
al presente regolamento, e portera' allegati gli articoli 1, 2, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 del testo unico della legge sul lavoro delle donne  e
dei fanciulli e un estratto di questo regolamento.  Di  esso  debbono
essere muniti tutti i  fanciulli  e  tutte  le  donne  minorenni  che
vengono  ammessi  al  lavoro  in  una   delle   aziende   contemplate
nell'articolo 2 del regolamento. 
 
  Sono esonerate dal provvedersi del libretto le donne minorenni, che
erano gia' occupate in una azienda il giorno 1° luglio  1903,  e  che
tuttora proseguono a rimanervi occupate.  Queste,  nel  caso  che  si
trasferiscano ad altra azienda,  debbono  munirsi  del  libretto,  in
conformita' a quanto prescrive l'art. 2 del testo unico della legge. 
 
  Art. 10. - I fanciulli e le donne minorenni che sono soggetti,  per
quanto riguarda l'obbligo della istruzione, alla legge 8 luglio 1904,
n. 407, per poter ottenere il libretto di lavoro debbono produrre  il
certificato  di  compimento  e  quello  di  frequenza  delle   classi
elementari superiori esistenti nel Comune di loro residenza abituale,
delle quali sia  obbligatoria  la  frequenza  ai  sensi  della  legge
suddetta, ancorche' le scuole del Comune non abbiano tutte  il  corso
superiore completo a termini della legge stessa. 
 
  L'obbligo per i fanciulli residenti  nelle  frazioni  ove  esistono
scuole istituite a norma  dell'art.  319  comma  2°  della  legge  13
novembre 1859, n. 3725, rimane pero' limitato  alla  frequenza  delle
sole classi esistenti nelle scuole  medesime,  purche'  sia  superato
l'esame di compimento. 
 
  I fanciulli che, raggiunta  l'eta'  di  dodici  anni,  non  abbiano
superato l'esame di compimento  e  frequentate  le  classi  superiori
suddette, debbono dai  Comuni  essere  ammessi  ancora  alle  scuole,
affinche' possano uniformarsi alle prescrizioni dell'art. 2 del testo
unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. 
 
  Le norme saranno  date  ai  Comuni  dal  Ministero  dell'istruzione
pubblica prima dell'inizio del prossimo anno scolastico. 
 
  Art. 12. - I  fanciulli  che  ottennero  il  proscioglimento  sotto
l'impero della legge  15  luglio  1877,  n.  3961,  sulla  istruzione
obbligatoria, potranno ottenere senz'altro il libretto di lavoro. 
 
  I fanciulli, i  quali  abbiano  assolto  agli  obblighi  scolastici
stabiliti dalla legge 10 giugno 1902, n. 242,  fino  a  tutto  l'anno
scolastico 1906-907, possono  avere  il  libretto  secondo  le  norme
stabilite dalla legge stessa. 
 
  Art. 13. - Gli industriali che gia' occupano fanciulli i quali sono
tenuti a completare la istruzione a norma del 3° capoverso  dell'art.
2  del  testo  unico  della  legge  debbono,  entro  un  mese   dalla
applicazione del presente  regolamento,  dichiarare  al  Comune  dove
risiede l'azienda, il quale ne  fara'  annotazione  sul  libretto  di
lavoro, come renderanno possibile il completamento  della  istruzione
entro il 30 giugno 1912. 
 
  Entro il mese di luglio di ciascuno degli anni 1911 e  1912  quelli
industriali ripresenteranno al Comune il libretto dei  fanciulli  che
non abbiano ancora ultimata la istruzione,  perche'  vi  venga  fatta
l'annotazione dell'avvenuto aumento di  istruzione  del  titolare,  e
della  regolare  frequenza  della  scuola,  in  base  ai  certificati
scolastici che il titolare stesso deve esibire all'industriale  o  al
sindaco. 
 
  La misura d'istruzione che i fanciulli  gia'  impiegati  al  lavoro
devono conseguire e' quella della scuola del Comune che ha rilasciato
il libretto. 
 
  Nel caso in cui si constati la non continua  e  regolare  frequenza
della scuola, e per  l'ultimo  anno,  nel  luglio  1912,  il  mancato
conseguimento di tutta la istruzione richiesta, purche'  non  ricorra
l'applicazione del precedente art.  11,  i  sindaci  e  i  funzionari
proposti alla vigilanza devono  procedere  all'immediato  ritiro  del
libretto e al conseguente allontanamento dal lavoro del titolare. 
 
  Art. 14. - In applicazione del 5° capoverso dell'art. 2  del  testo
unico della  legge,  ai  fanciulli  non  provvisti  della  istruzione
richiesta e che  non  si  trovino  nelle  condizioni  previste  dagli
articoli 11 e  12  del  presente  regolamento,  sara'  rilasciato  il
libretto di lavoro secondo le norme seguenti: 
 
    a) fino al 1° novembre 1910, tanto nei Comuni che hanno il  corso
elementare superiore, ancorche' incompleto, obbligatorio,  quanto  in
quelli che hanno il  solo  corso  inferiore,  a  coloro  che  abbiano
frequentato il corso inferiore e superato l'esame di compimento; 
 
    b) dal 1° novembre 1910, nei Comuni che hanno il corso  superiore
ancorche' incompleto,  a  coloro  che  abbiano  superato  l'esame  di
compimento e siano almeno iscritti alla 4ª classe; 
 
    c) dal 1° novembre 1911, nei Comuni che  hanno  la  5ª  e  la  6ª
classe  obbligatoria,  a  coloro  che  abbiano  superato  l'esame  di
compimento e che siano iscritti almeno alla 5ª; nei Comuni che  hanno
la sola 4ª classe obbligatoria a coloro che abbiano superato  l'esame
di compimento e siano gia' iscritti alla 4ª. 
 
  Dal libretto di lavoro devono risultare  la  misura  di  istruzione
posseduta dal titolare al  momento  del  rilascio,  le  dichiarazioni
dell'industriale presso il quale va  ad  occuparsi  e  le  successive
annotazioni, in conformita' a quanto  e'  prescritto  dal  precedente
articolo. 
 
  Per la inosservanza delle disposizioni  del  presente  articolo  si
applica l'ultimo capoverso dell'art. 13.