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REGIO DECRETO 31 agosto 1910, n. 665

Che sostituisce due articoli del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (010U0665)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 22-10-1910
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico della legge  sul  lavoro  delle  donne  e  dei
fanciulli, approvato con Nostro decreto 10 novembre 1907, n. 818; 
 
  Vista la legge 3 luglio 1910, n. 425, che ha  modificato  l'art.  2
del suddetto testo unico, e che ha  determinato  il  tempo  entro  il
quale si deve procedere alla conseguente riforma del regolamento; 
 
  Riconosciuta la opportunita' di introdurre nel  testo  unico  della
legge le modificazioni apportate ad esso dalla legge successiva; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro,  segretario  di  Stato  per
l'agricoltura, l'industria e il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'art. 2 del testo unico 10 novembre 1907, n.  818,  della  legge
sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e' sostituito il seguente: 
 
                               Art. 2. 
 
(Art. 2 della legge 19 giugno 1902, n. 242, art.  2,  della  legge  7
luglio 1907, n. 416, e articoli 1, 2, 3 della legge 3 luglio 1910, n.
                                425). 
 
  Non possono essere ammessi ai lavori contemplati in questa legge  e
nel regolamento, di cui all'art. 15, le donne minorenni e i fanciulli
sino a 15 anni compiuti, che non siano forniti di un libretto e di un
certificato medico, scritto nel libretto, da  cui  risulti  che  sono
sani e adatti al lavoro, cui vengono destinati. 
 
  Il libretto sara' conforme  al  modello  che  sara'  stabilito  nel
regolamento,  verra'  somministrato  ai  Comuni  dal   Ministero   di
agricoltura,  industria  e  commercio,  e  rilasciato   gratuitamente
all'operaio dal sindaco del Comune, dove  questi  ha  la  sua  dimora
abituale. 
 
  Il libretto deve indicare: la data di nascita della donna minorenne
e del fanciullo; che sono stati vaccinati; e  che  sono  riconosciuti
sani e adatti al lavoro in cui vengono  impiegati.  Per  i  fanciulli
sino ai 15 anni compiuti il libretto deve anche indicare:  che  hanno
frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'art. 2 della
legge del 15 luglio 1877, n. 3961, e superato l'esame di  compimento,
salvo il caso di incapacita' intellettuale certificato dall'autorita'
scolastica; e che abbiano  frequentato  le  classi  obbligatorie  del
corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'art.  1  della
legge 8 luglio 1904, n. 407. 
 
  E' concesso un termine fino al 1° luglio  1912,  affinche'  possano
mettersi in regola gli industriali che impiegano fanciulli  d'ambo  i
sessi non forniti del  certificato  di  avere  frequentato  il  corso
elementare inferiore, ai sensi dell'art.  2  della  legge  15  luglio
1877,  n.  3961,  e  superato  l'esame  di  compimento,  e  di   aver
frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove
esistono, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 luglio 1904, n. 182. 
 
  Il completamento puo' avvenire anche mediante  la  frequenza  e  il
proscioglimento da scuole serali, festive, o private riconosciute. 
 
  Fino al 30 giugno 1912 e' ancora consentita l'ammissione al  lavoro
di fanciulli che, avendo gli altri requisiti voluti per  il  rilascio
del libretto di lavoro, non abbiano conseguita  tutta  la  istruzione
richiesta  per  l'ammissione  dal  secondo  capoverso  del   presente
articolo. 
 
  Il regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 15  provvedera'  a
che per l'ammissione sia progressivamente dimostrato il  possesso  di
una istruzione maggiore, in guisa da assicurare che alla scadenza del
termine tutti gli ammessi abbiano  potuto  completare  la  istruzione
mancante al momento dell'ammissione. 
 
  L'ufficiale sanitario del Comune deve eseguire la visita  medica  e
rilasciare il  certificato  nel  libretto  senza  compenso  a  carico
dell'operaio. 
 
  La spesa eventuale, tanto della prima visita medica,  quanto  delle
successive,  sara'  a  carico  dei  Comuni.  Nel  regolamento   sara'
stabilito in quali casi la visita medica dovra' essere ripetuta. 
 
  Il libretto, il certificato medico, il  certificato  di  nascita  e
tutti i documenti necessari per ottenerli, saranno esenti da tassa di
bollo.