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REGIO DECRETO 28 luglio 1910, n. 595

Che approva le tabelle delle cauzioni da prestarsi dai gestori dei fondi per i monumenti, musei, gallerie, ecc. (010U0595)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/09/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 20-9-1910
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  l'art.  65  della  legge  17   febbraio   1884,   n.   2016,
sull'amministrazione e sulla contabilita' generale dello Stato; 
 
  Visti gli articoli 229 e 231 del relativo regolamento approvato con
Nostro decreto in data 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª); 
 
  Visti i RR. decreti 26 giugno 1898, n. 296 e 23 marzo 1899, n. 132; 
 
  Visto l'articolo 20 della legge 27 giugno 1907, n. 386; 
 
  Considerata l'opportunita' di stabilire  por  i  segretari  ff.  di
economi degli uffici delle soprintendenze ai monumenti, e  di  quelli
dei musei, delle gallerie di esportazione e degli scavi di antichita'
del Regno, una cauzione adeguata all'importanza delle  somme  di  cui
essi hanno abitualmente il maneggio; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segreterio  di  Stato  per  la
pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I RR. decreti 26 giugno 1898, n. 296 e 23 marzo 1899, n. 132,  sono
abrogati.