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LEGGE 15 luglio 1909, n. 492

Autorizzazione riguardante i depositi in conto corrente fruttifero presso gli istituti d'emissione. (009U0492)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 6-8-1909
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il ministro del tesoro ha facolta' di autorizzare gli  Istituti  di
emissione a corrispondete sui depositi in conto  corrente  fruttifero
un interesse in misura non superiore  ai  tre  quarti  della  ragione
d'interesse applicata ai depositi delle Casse di risparmio postali. 
 
  Quando la cifra di tali depositi conto corrente superasse: 
 
            per la Banca d'Italia . . . . L. 200,000,000              
            per il Banco di Napoli  . . . »   80,000,000              
            per il Banco di Sicilia . . . »   25,000,000              
 
  l'Istituto  dovra'  ridurre  la  sua  circolazione  di   un   terzo
dell'eccedenza.