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LEGGE 20 giugno 1909, n. 364

Le antichità e le belle arti. (009U0364)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 13-7-1909
al: 21-1-1928
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono soggette  alle  disposizioni  della  presente  legge  le  cose
immobili  e  mobili  che  abbiano  interesse  storico,  archeologico,
paletnologico o artistico. 
 
  Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori  viventi
o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni. 
 
  Tra le cose  mobili  sono  pure  compresi  i  codici,  gli  antichi
manoscritti, gli incunabuli, le stampe e incisioni rare e di pregio e
le cose d'interesse numismatico.