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LEGGE 22 marzo 1908, n. 105

Concernente abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e delle pasticcierie. (008U0105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-4-1908
al: 10-3-1952
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' vietato di lavorare e far lavorare nelle aziende industriali per
la produzione del pane e delle pasticcerie nelle ore comprese fra  le
21 e le 4, ad eccezione del sabato in cui il lavoro potra'  protrarsi
fino alle 23. 
 
  Il divieto si applica alle operazioni di preparazione dei  lieviti,
riscaldamento dei forni, impasto, confezione e  cottura  del  pane  e
delle pasticcerie anche se esse siano compiute disgiuntamente  presso
industriali diversi.