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LEGGE 16 giugno 1907, n. 540

Provvedimenti per agevolare le comunicazioni coi capoluoghi di circondario e disposizioni relative alle ferrovie concesse all'industria privata, alle tramvie ed agli automobili in servizio pubblico. (007U0540)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-8-1907
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per le sovvenzioni da accordarsi dallo Stato nelle  concessioni  di
ferrovie all'industria privata, destinate a congiungere capoluoghi di
circondario ed importanti capoluoghi di distretto a linee ferroviarie
esistenti, e' stabilito uno speciale limite d'impegno che dalla  data
di  pubblicazione  della  presente  legge  a  tutto  l'esercizio  del
1908-909, viene fissato in L. 2,500,000. 
 
  Le concessioni sono sempre fatte in conformita'  alle  disposizioni
del R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-bis, convertito in legge  30
giugno 1889, n. 6183, della legge 30 aprile 1899, n. 168 e  dell'art.
13 della legge 9 luglio 1905, n. 413.