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LEGGE 14 luglio 1907, n. 511

Modificazioni all'ordinamento giudiziario. (007U0511)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 7-8-1907
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I gradi, gli stipendi, le  relative  categorie  ed  il  numero  dei
magistrati sono determinati dalla tabella A,  annessa  alla  presente
legge. 
 
  Con decreto Reale verra'  pubblicata  la  tabella  del  numero  dei
funzionari, che con l'attuazione della presente legge dovranno essere
addetti alle Corti, ai tribunali, agli uffici del pubblico  ministero
ed alle preture del Regno.