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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 72

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/6/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/10/2011)
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Testo in vigore dal:  30-6-2007 al: 28-10-2011
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 32-quater, che individua gli organi tecnici del Ministero delle comunicazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 9 e 35;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2006;
Udito il parere n. 111/2007 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per l'attuazione del programma di Governo;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243
a) al comma 1, dopo la parola: «Ministro» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto dell'equilibrio di genere»;
b) al comma 2, lettera l), le parole: «delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico»;
c) al comma 2, lettera m), le parole: «dell'istruzione,» sono soppresse;
d) al comma 2, lettera o), le parole: «Dipartimento dell'innovazione e delle tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione»;
e) al comma 2, lettera p), la parola: «diciannove» è sostituita dalla seguente: «diciassette»;
f) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Consiglio dura in carica tre anni dalla data del rinnovo. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro delle comunicazioni, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.»;
g) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. I componenti del consiglio restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata dell'organismo.»;
h) al comma 5, la parola: «trentasei» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro» e la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «sette»;
i) al comma 8, le parole: «dalle sedute protratta per un periodo superiore a quattro mesi consecutivi» sono sostituite dalle seguenti:
«protratta per tre sedute consecutive»;
l) al comma 9, le parole: «due sedute» sono sostituite dalle seguenti: «una seduta» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «sei»;
m) al comma 10, la parola: «generale» è sostituita dalle seguenti: «di seconda fascia»;
n) il comma 11 è abrogato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186), è il seguente:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».
- Il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1993, n. 283, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 (Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24).
- Si riporta il testo vigente dell'art. 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, come modificato presente decreto:
«Art. 32-quater (Organizzazione del Ministero). - 1. Il Ministero si articola in uffici centrali di livello dirigenziale generale ed in ispettorati territoriali di livello dirigenziale non generale. Opera nell'ambito del Ministero e sotto la sua vigilanza l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale.
2. Sono uffici centrali:
a) il Segretariato generale;
b) le direzioni generali, in numero di cinque, così individuate:
1) direzione generale per la gestione delle risorse umane;
2) direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;
3) direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
4) direzione generale per la regolamentazione del settore postale;
5) direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative.
3. Sono, altresì, previste tre posizioni di livello dirigenziale generale anche per l'assolvimento di compiti di coordinamento di progetti speciali, di ispezione, di controllo, nonché di studio e di ricerca.
4. Sono organi tecnici del Ministero:
a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
b) (abrogato);
c) la Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia;
d) (abrogato;
e) la commissione consultiva nazionale di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
5. L'assetto organizzativo di cui al presente articolo può essere modificato con regolamento ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, senza «oneri aggiuntivi».
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche» è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214.
- Si riporta il testo dell'art. 9 come modificato dal presente decreto, e dell'art. 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante: «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208:
«Art. 9 (Ministero delle comunicazioni). - 1. Il Ministero esercita le competenze stabilite nel presente testo unico nonché quelle ricadenti nelle funzioni e nei compiti di spettanza statale indicati dall'art. 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.
2. Sono organi consultivi del Ministro delle comunicazioni per il settore radiotelevisivo:
a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
b) (abrogata).
3. Presso il Ministero operano, nel settore radiotelevisivo, il Comitato di controllo in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogoal, totip, lotterie e giochi similari, nonché il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e Minori.».
«Art. 35 (Vigilanza e sanzioni). - 1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e Minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'art. 34, nonché all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni.
3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 dell'art. 34 si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.
4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.
Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'art. 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo.
5. L'Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2004, n. 167.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, recante: «Regolamento recante la disciplina ordinamentale del Consiglio superiore delle comunicazioni» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2005, n. 278.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Composizione). - 1. I componenti del Consiglio superiore sono nominati con decreto dei Ministro tenendo conto dell'equilibrio di genere.
2. Il Consiglio superiore è così composto:
a) il presidente, scelto tra persone estranee al Ministero delle comunicazioni, dotato di alta e riconosciuta esperienza e prestigio nelle discipline tecniche, economiche o giuridiche attinenti alle attribuzioni del Consiglio superiore;
b) il segretario generale del Ministero delle comunicazioni;
c) quattro dirigenti generali in servizio presso il Ministero delle comunicazioni, tra i quali il direttore dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
d) un magistrato del Consiglio di Stato;
e) un magistrato della Corte dei conti;
f) un avvocato dello Stato;
g) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
h) un rappresentante del Ministero dell'interno;
i) un rappresentante del Ministero della difesa;
l) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
m) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca;
n) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche, di documentata competenza nelle materie di cui all'art. 1, comma 1;
o) un esperto in materia di innovazione tecnologica, designato dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di riconosciuta esperienza nel settore;
p) diciassette membri scelti tra persone dotate di elevata professionalità e competenza nelle discipline tecniche attinenti alla materia delle comunicazioni elettroniche e della multimedialità, economiche o giuridiche relative alle attribuzioni del Consiglio superiore.
3. I rappresentanti dei Ministeri, ove appartenenti alle pubbliche amministrazioni, rivestono qualifica dirigenziale o equiparata.
4. Il Consiglio dura in carica tre anni dalla data del rinnovo. Tre mesi prima della scadenza dei termine di durata, il Consiglio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro delle comunicazioni, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
4-bis. I componenti del Consiglio restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata dell'organismo.
5. Con decreto del Ministro è istituito un apposito elenco, composto da non più di ventiquattro nominativi, di membri straordinari del Consiglio superiore esperti nelle materie da esso trattate. Il presidente del Consiglio superiore può chiamare a partecipare allo svolgimento dei lavori, per ciascun argomento all'ordine del giorno, fino a sette esperti tratti dal detto elenco ai quali non spetta diritto di voto.
6. La carica di componente del Consiglio superiore è incompatibile con la titolarità di interessi in potenziale contrasto o concorrenza con l'interesse pubblico. Ove sussista una causa di incompatibilità ed il componente, benchè diffidato, non abbia provveduto a rimuoverla, lo stesso è dichiarato decaduto dall'ufficio, con provvedimento del Ministro.
7. I componenti del Consiglio superiore sono tenuti a:
a) rispettare l'obbligo di riservatezza;
b) non utilizzare per fini privati le informazioni delle quali siano venuti a conoscenza in ragione del loro incarico;
c) non assumere iniziative suscettibili di arrecare pregiudizio all'attività istituzionale e alle finalità perseguite dal Ministero delle comunicazioni;
d) intervenire personalmente alle sedute dell'organo.
8. In caso di assenza ingiustificata protratta per tre sedute consecutive, i componenti del Consiglio superiore possono essere dichiarati decaduti e la loro sostituzione ha luogo con le modalità di cui ai commi precedenti.
Comporta altresì decadenza la grave o reiterata violazione degli altri obblighi indicati al comma 6.
9. Al presidente e agli altri componenti del Consiglio superiore spetta un'indennità fissa, nonché un gettone di presenza per ciascuna seduta, con il limite massimo di una seduta al giorno e sei sedute mensili. Gli importi di tali emolumenti sono stabiliti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
10. Qualora i componenti del Consiglio superiore non rivestano la qualifica di dipendenti statali, per le missioni compiute in dipendenza della carica è dovuto loro il trattamento economico di missione previsto per il personale avente la qualifica di dirigente di seconda fascia.
11. (Abrogato).
12. Le dimissioni dei singoli membri del Consiglio superiore non comportano la decadenza del Consiglio stesso, qualunque sia il numero dei membri dimissionari.».