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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2003, n. 366

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/1/2004
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Testo in vigore dal:  9-1-2004

Art. 2

Modifiche all'articolo 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni
1. L'articolo 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, è sostituito dal seguente:
«Art. 32-ter (Funzioni). - 1. Il Ministero svolge in particolare funzioni e compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali, tramite gli organi centrali e gli Ispettorati territoriali:
a) politiche nel settore delle comunicazioni;
b) rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali nel settore delle comunicazioni, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e del Ministro degli affari esteri;
c) disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche;
d) gestione nazionale di programmi comunitari in materia di comunicazioni elettroniche;
e) radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata anche nelle forme evolutive;
f) regolamentazione dei servizi postali, con particolare riferimento al contratto di programma con il fornitore del servizio universale;
g) emissione delle carte valori postali;
h) formazione e addestramento professionale anche tramite la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni;
i) concessioni, licenze e autorizzazioni nei settori delle comunicazioni;
l) controllo del mercato, vigilanza sul rispetto delle normative di settore e applicazione delle sanzioni;
m) adeguamento periodico del servizio universale nel campo delle comunicazioni;
n) verifica degli obblighi di servizio universale nei settori delle comunicazioni;
o) tutela delle comunicazioni;
p) piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativa attività internazionale;
q) gestione degli accordi internazionali in materia di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle reti ed orbite dei sistemi satellitari e notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni;
r) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle numerazioni;
s) controllo delle emissioni radioelettriche e delle interferenze;
t) tecnologie dell'informazione; sicurezza delle reti; studi e ricerca scientifica nei settori delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ICT); normazione tecnica, ivi compresi gli aspetti inerenti alla numerazione, standardizzazione, anche quale organismo nazionale di standardizzazione (NSO), accreditamento, certificazione ed omologazione nei settori dell'ICT; definizione degli standard di qualità dei servizi nei settori dell'ICT; coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nei settori dell'ICT e per l'adozione e l'implementazione di nuovi standard. Restano ferme le competenze e le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
u) servizi multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali;
v) certificazione per i prodotti e i sistemi informatici commerciali;
z) adozione delle regole di impiego degli apparati radioelettrici;
aa) espletamento di prestazioni per conto terzi;
bb) rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio delle stazioni radioelettriche;
cc) attività di collaudo ed ispezione delle apparecchiature radioelettriche di bordo;
dd) vigilanza e controllo sugli enti operanti nell'ambito delle comunicazioni;
ee) agevolazioni all'editoria, ferme restando le competenze del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle attività produttive.
2. Nelle materie proprie del Ministero delle comunicazioni l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono espletati dagli uffici centrali e periferici del Ministero stesso, nell'ambito delle rispettive competenze, ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia. L'ordinanza - ingiunzione, di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è adottata nel termine di 180 giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo comma dell'articolo 16 della medesima legge.».
Nota all'art. 2:
- L'art. 18 e l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale» sono i seguenti:
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa».
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione».