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REGIO DECRETO 26 agosto 1906, n. 508

Che stabilisce le somme da ripartirsi fra le varie provincie del Regno a favore dei danneggiati dalle alluvioni e dagli uragani. (006U0508)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-10-1906
al: 9-8-1907
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 21 della legge  13  luglio  1905,  n.  400,  portante
provvedimenti  a  favore  dei  danneggiati  dalle  alluvioni  del  1°
settembre 1905 e dagli uragani del 23 e 25 giugno dello stesso anno; 
 
  Sentita la  Commissione  Reale  di  cui  all'art.  12  della  legge
anzidetta, istituita con R. decreto 16 novembre 1905 n. 580; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro per  l'agricoltura,  l'industria
ed il commercio, di concerto con  il  presidente  del  Consiglio  dei
ministri, ministro dell'interno,  e  con  quelli  del  tesoro,  delle
finanze e dei lavori pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La somma dei due milioni  di  mutui  agrari  a  titolo  di  credito
personale che le Casse di risparmio, le  Banche  popolari,  le  Casse
rurali e gli altri Istituti di credito e previdenza possono concedere
ai piu' bisognosi tra i danneggiati dalle alluvioni del  1°  semestre
1905, e dagli uragani del 23 e 25 giugno 1905, agli effetti  ed  alle
condizioni stabiliti dalla legge 13 luglio 1905, n. 400 e'  ripartita
per le varie provincie del Regno nel modo seguente: 
 
     1. Alla provincia di Padova, L. 400,000. 
 
     2. Id. di Venezia, L. 250,000. 
 
     3. Id. di Vicenza, L. 200,000. 
 
     4. Id. di Verona, L. 200,000. 
 
     5. Id. di Rovigo, L. 100,000. 
 
     6. Id. di Forli', L. 200,000. 
 
     7. Id. di Ferrara, L 100,000. 
 
     8. Id. di Ravenna, L. 100,000. 
 
     9. Id. di Mantova, L. 50,000, 
 
    10. Id. di Bari, L. 50,000. 
 
    11. Id. di Brescia, L. 50,000. 
 
    12. Id. di Cagliari, L. 50,000. 
 
    13. Id. di Sassari, L. 50,000. 
 
    14. Id. di Udine, L. 10,000. 
 
    15. Id. di Treviso, L. 15,000. 
 
    10. Id. di Potenza, L. 10.000. 
 
    17. Id. di Catanzaro, L. 15,000. 
 
    18. Alla provincia di Pavia, L. 50,000. 
 
    19. Id. di Pesaro Urbino, L. 10,000. 
 
    20. Id. di Reggio Calabria, L. 5,000. 
 
    21. Id. di Reggio Emilia, L. 50,000. 
 
    22. Id. di Roma, L. 20,000. 
 
    23. Id. di Como, L. 5,000. 
 
    24. Id. di Lecce, L. 5,000. 
 
    25. Id. di Chieti, L. 5,000. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 26 agosto 1906. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                      Giolitti. 
                                                      F. Cocco- Ortn. 
                                                      Gianturco. 
                                                      A. Majorana. 
                                                      Massimini. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Gallo.