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LEGGE 15 luglio 1906, n. 441

Cessione e riscatto di canoni e d'altri oneri reali (006U0441)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 4-9-1906
al: 31-12-1993
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli Istituti esercenti il credito  fondiario  sono  autorizzati  ad
acquistare per via di cessione le rendite, le prestazioni e tutti gli
oneri, anche commutati,  gravanti  sui  beni  immobili  a  titolo  di
enfiteusi, subenfiteusi, decima, censo, albergamento od altro simile,
rendendoli ammortizzabili mediante emissione e consegna  di  cartelle
nel modo indicato negli articoli seguenti.