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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 31 marzo 2006, n. 165

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/5/2006
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Testo in vigore dal: 19-5-2006
                             IL MINISTRO 
                     DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
  Visto il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, recante 
«Riordino  della  disciplina  dell'Ente  per  le  nuove   tecnologie,
l'energia e l'ambiente, ENEA, a norma dell'articolo 1, della legge  6
luglio 2002, n. 137»; 
  Visti, in particolare, l'articolo 20, comma 1, concernente 
l'approvazione   del   nuovo   regolamento   di   organizzazione    e
funzionamento dell'Ente e l'articolo 24,  concernente  i  poteri  del
commissario straordinario dell'Ente, qualora nominato; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  Ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della 
Sezione consultiva per gli atti normativi del 27 febbraio 2006; 
  Sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro 
dell'economia e delle finanze; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
effettuata con nota n. 4685 del 22 marzo 2006; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto 
legislativo  3  settembre   2003,   n.   257,   il   regolamento   di
organizzazione e funzionamento dell'Ente  per  le  nuove  tecnologie,
l'energia e l'ambiente, ENEA, che costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 31 marzo 2006 
                                                 Il Ministro: Scajola 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2006 
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, 
registro n. 2, foglio n. 9 
    

              Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - Il  decreto  legislativo  3 settembre  2003,  n.  257
          recante  «Riordino  della disciplina dell'Ente per le nuove
          tecnologie,  l'energia e l'ambiente ENEA, a norma dell'art.
          1,  della legge 6 luglio 2002, n. 137», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2003, n. 213.
              - Il   testo   degli   articoli 20  e  24  del  decreto
          legislativo  3 settembre  2003,  n.  257  recante «Riordino
          della   disciplina   dell'Ente  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia  e  l'ambiente  ENEA,  a norma dell'art. 1, della
          legge 6 luglio 2002, n. 137», sono i seguenti:
              «Art.  20  (Regolamenti). - 1. Entro centottanta giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto
          legislativo  il  consiglio di amministrazione dell'ENEA, e'
          tenuto  a  predisporre  il  regolamento di organizzazione e
          funzionamento  dell'ente da sottoporre all'approvazione del
          Ministro  delle  attivita'  produttive, previo parere per i
          profili  di  rispettiva  competenza  del  Ministro  per  la
          funzione  pubblica  e  del  Ministro  dell'economia e delle
          finanze.
              2.  Il  regolamento  di  organizzazione e funzionamento
          dell'ENEA, in particolare:
                a) detta  le  regole  di  funzionamento  degli organi
          dell'ente individuando i loro compiti specifici;
                b) definisce  la  struttura  organizzativa  dell'ente
          individuando    l'istituzione,   l'organizzazione   ed   il
          funzionamento   delle   singole   unita'   previste   dagli
          articoli 13  e  14, nonche' delle unita' di secondo livello
          nelle  quali esse si articolano, ivi compreso l'ufficio per
          le  relazioni  con il pubblico, nonche' l'istituzione di un
          sistema  di  controlli  coerente con i principi fissati dal
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
                c) definisce   le   procedure   per   la  nomina  dei
          responsabili  delle  unita'  organizzative  previste  dagli
          articoli 13 e 14;
                d) definisce   le   modalita'   per   la  gestione  e
          l'amministrazione  del  personale,  prevede le procedure di
          assunzione  ai  diversi  livelli  e  profili del personale,
          individua  gli  strumenti  contrattuali  che possono essere
          utilizzati per l'acquisizione del personale;
                e) definisce    le    modalita'   per   la   gestione
          patrimoniale,  economica,  finanziaria e contabile interna,
          anche   in  deroga  alle  disposizioni  sulla  contabilita'
          generale dello Stato;
                f) definisce le procedure per la pianificazione ed il
          controllo   di  gestione,  nonche'  per  la  redazione  dei
          bilanci;
                g) definisce  procedure e strumenti che assicurino la
          trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse
          finanziarie  per  i  diversi  obiettivi di ricerca e per la
          realizzazione delle funzioni istituzionali;
                h) definisce  la  disciplina per l'approvvigionamento
          di beni e servizi in conformita' con la normativa nazionale
          e comunitaria vigente;
                i) definisce  le regole per il ricorso agli strumenti
          di  cui  agli articoli 17 e 18 e stabilisce le modalita' di
          controllo degli stessi;
                l) definisce  le modalita' per le assunzioni e nomine
          dei  dirigenti  e  di  altre funzioni dirigenziali e per le
          nomine del responsabili delle unita' organizzative di primo
          livello.
              3.  Il  regolamento  di  organizzazione e funzionamento
          puo'  prevedere  le  modalita'  di  adozione  di  ulteriori
          regolamenti  interni  o  di  altri atti di organizzazione e
          gestione  disciplinandone  il procedimento di formazione ed
          approvazione. »
              «Art.  24 (Commissariamento). - 1. Per gravi e motivate
          ragioni, inerenti il corretto funzionamento dell'Ente ed il
          perseguimento  dei suoi fini istituzionali, con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro delle attivita' produttive, puo' essere sciolto il
          consiglio  di  amministrazione  e  nominato  un commissario
          straordinario,  per  un  periodo  non  superiore a diciotto
          mesi,  con  il  potere  del  presidente  e del consiglio di
          amministrazione,   eventualmente  coadiuvato  da  due  vice
          commissari».
              - Il  testo dell'art 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».