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DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2003, n. 257

Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2016)
Testo in vigore dal:  2-2-2016
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 3;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), 12, 14, 17 e 18;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, recante riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA;
Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto
1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, provvede al riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, di seguito denominato: «ENEA», secondo criteri di semplificazione, efficienza ed economicità nella conduzione dei compiti e delle funzioni attribuite.
(1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, è soppresso".
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221, ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, è abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257".