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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 2 marzo 2006, n. 145

Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/4/2006
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Testo in vigore dal:  25-4-2006

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, concernente il regolamento recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex;
Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61, recante «Ratifica ed esecuzione degli atti finali della conferenza addizionale dei plenipotenziari relativi alla costituzione e convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992», e in particolare gli articoli 34, comma 2, e 35;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1996, recante «Disposizioni e criteri generali per l'applicazione del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 87»;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed in particolare l'articolo 1, commi 25, 26 e 27;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998, concernente disposizioni sui servizi audiotex, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1998 che integra la tabella A allegata al provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 28 febbraio 1996;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante «Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet»;
Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 78/02/CONS del 13 marzo 2002, recante «Norme di attuazione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2002;
Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 9/02/CIR del 26 giugno 2002 recante «Norme di attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: Criteri di applicazione agli Internet service Provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»;
Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 9/03/CIR del 3 luglio 2003, recante il «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2003;
Visto il decreto legislativo l° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;
Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15/04/CIR concernente l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2004;
Visto il codice di condotta per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori sottoscritto dagli operatori di comunicazioni mobili in data 16 febbraio 2005;
Considerato il carattere di lex specialis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, con particolare riferimento all'articolo 1, commi 25, 26 e 27;
Tenuto conto delle risultanze dell'audizione dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, delle associazioni di fornitori dei servizi audiotex e delle principali associazioni degli utenti e dei consumatori;
Considerato che, sulla scorta dei principi affermati nelle direttive europee, lo Stato membro può adottare norme specifiche a tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, ed in particolare a tutela degli utenti in genere e soprattutto dei minori, in ordine alla fornitura di servizi di telecomunicazioni, inclusi quelli a sovrapprezzo, tenuto conto della peculiarità di ciascuna piattaforma tecnologica;
Considerata la necessità di adeguare la normativa vigente su tale materia alla luce dell'evoluzione tecnologica e normativa nel rispetto del principio della neutralità tecnologica;
Considerata la necessità di adottare un provvedimento che ricomprenda le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385 con la conseguente abrogazione di tale regolamento, come indicato nel parere n. 2354/2002 del Consiglio di Stato del 26 agosto 2002;
Tenuto conto che i servizi mobili si caratterizzano per un uso strettamente personale dell'apparato terminale, protetto dall'utilizzo un PIN segreto, che il ricorso alle carte prepagate assicura limiti di spesa soggettivamente definiti e che la disponibilità di un blocco selettivo di chiamata tramite PIN costituisce uno strumento efficace per la tutela dell'abbonato;
Acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prot. n. U737/03/RM del 6 agosto 2003;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato resi nelle adunanze della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 agosto 2002 e 27 ottobre 2003;
Sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni;
Acquisito il parere della Commissione europea;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
b) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
c) abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;
d) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) operatore: un'impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata;
f) fornitore di servizi di comunicazione elettronica: il soggetto che rende accessibili al pubblico, attraverso una rete di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, facendosi carico del trasporto, dell'instradamento, della gestione della chiamata e dell'addebito del relativo prezzo;
g) operatore titolare della numerazione: l'operatore o fornitore di servizi Internet che ha ottenuto dal Ministero delle comunicazioni il diritto d'uso della numerazione;
h) servizi a sovrapprezzo: i servizi forniti attraverso reti di comunicazione elettronica, accessibili al pubblico, anche mediante l'uso di specifiche nume-razioni, definite nel piano nazionale di numerazione, o a livello internazionale dagli appositi organismi che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o prestazioni a pagamento. Per tali servizi, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica addebita un prezzo complessivo comprendente il trasporto, l'istradamento, la gestione della chiamata e la fornitura delle informazioni o prestazioni. I servizi a sovrapprezzo includono anche quelli realizzati con connessione ad Internet sia in modalità «dial-up», che prevede l'identificazione del fornitore di servizi con una numerazione, sia in modalità «packet-switch», che prevede l'identificazione del fornitore di servizi con un indirizzo IP. Sono, inoltre, inclusi tra i servizi a sovrapprezzo quelli offerti sulla piattaforma della televisione «digitale» interattiva, ovvero mediante invio di messaggi di testo o dati quali, ad es., SMS o MMS, su base di singola richiesta ovvero in modalità di ricezione periodica (modalità «push») a seguito di sottoscrizione di uno specifico contratto;
i) servizi a sovrapprezzo internazionali: i servizi assimilabili per contenuto ai servizi a sovrapprezzo, offerti su collegamenti individuati da apposite numerazioni internazionali con prefisso "00", definite dall'ITU-T e denominate Universal International Premium Rate Numbers (UIPRN) o definite dalla Commissione Europea e denominate European Telecommunications Numbering Systems (ETNS);
l) centro servizi: la persona fisica o giuridica che, con l'utilizzo di opportuni apparati, consente all'utente finale di accedere ad informazioni o prestazioni distribuite mediante le reti di comunicazione elettronica. Il centro servizi può operare direttamente come fornitore di informazioni o prestazioni o tramite soggetti diversi;
m) blocco selettivo di chiamata: l'opzione che consente per le reti telefoniche pubbliche fisse di sbloccare, ovvero di bloccare, gratuitamente, in modalità controllata dall'utente, su base sia di singola chiamata sia di abilitazione-disabilitazione fino a nuovo ordine da parte dell'utente medesimo, attraverso un codice personalizzato (PIN Personal Identification Number), le chiamate verso le numerazioni associate ai servizi a sovrapprezzo. Per le reti mobili il blocco selettivo di chiamata è offerto gratuitamente o in modalità permanente o in modalità controllata dall'utente tramite un codice personalizzato (PIN), anche attraverso la SIM card.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, abrogato dal presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 1995, n. 218.
- Gli articoli 34, comma 2, e 35 della legge 31 gennaio 1996, n. 61, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1996, n. 40, sono i seguenti:
«Art. 34 (Interruzione delle telecomunicazioni). - 1. (Omissis).
2. I membri si riservano inoltre il diritto di interrompere ogni altra telecomunicazione privata che possa sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato o contraria alle sue leggi, all'ordine pubblico o alla moralità pubblica.».
«Art. 35 (Sospensione del servizio). - 1. Ciascun membro si riserva il diritto di sospendere il servizio internazionale di telecomunicazione, sia in linea generale, sia solo per alcuni collegamenti o per alcuni tipi di corrispondenze in partenza, in arrivo o in transito, e si incarica di avvisarne immediatamente ciascuno dei membri tramite il segretario generale.».
- Il decreto ministeriale 28 febbraio 1996 è pubblicato in appendice al decreto ministeriale 26 maggio 1998 nel Bollettino ufficiale del Ministero delle comunicazioni n. 6 del 1° giugno 1998 - parte seconda - 3° supplemento.
- L'art. 1, commi 25, 26 e 27 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300, è il seguente:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata). - (Omissis).
25. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex, ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione del servizio audiotex da parte delle utenze collegate a centrali non numerizzate può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti di servizi audiotex di particolare utilità autorizzati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Fino all'emanazione del predetto regolamento si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
26. Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. È vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali «linea diretta» conversazione, "messaggerie locali", "chat line", "one to one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. È fatto altresì divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.
27. I concessionari del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione e le emittenti radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500 milioni.
(Omissis).».
- La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 (Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l3 dicembre 2001, n. 289.
- La legge 8 aprile 2002, n. 59 (Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2002, n. 86.
- La deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 9/02/CIR del 26 giugno 2002 (Norme di attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 8 aprile 2002, n. 59: Criteri di applicazione agli Internet service provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale l8 luglio 2002, n. 167.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174.
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale l5 settembre 2003, n. 214.
- Il codice di condotta per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori sottoscritto dagli operatori di comunicazioni mobili in data 16 febbraio 2005 è consultabile sul sito del Ministero delle comunicazioni (www.comunicazioni.it).
Nota all'art. 1:
- L'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, è il seguente:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "servizi della società dell'informazione": le attività economiche svolte in linea - on line -, nonché i servizi definiti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;».