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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 2 marzo 2006, n. 145

Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/4/2006
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Testo in vigore dal: 25-4-2006
                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
13  luglio  1995,  n.  385,  concernente il regolamento recante norme
sulle modalita' di espletamento dei servizi audiotex e videotex;
  Vista  la  legge  31  gennaio  1996,  n.  61,  recante «Ratifica ed
esecuzione   degli  atti  finali  della  conferenza  addizionale  dei
plenipotenziari  relativi alla costituzione e convenzione dell'Unione
Internazionale   delle   Telecomunicazioni   (UIT)   con   protocollo
facoltativo,  risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22
dicembre 1992», e in particolare gli articoli 34, comma 2, e 35;
  Visto   il   decreto   ministeriale   28   febbraio  1996,  recante
«Disposizioni e criteri generali per l'applicazione del decreto-legge
26 febbraio 1996, n. 87»;
  Visto   il   decreto-legge   23   ottobre  1996,  n.  545,  recante
«Disposizioni  urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva
e  delle  telecomunicazioni»,  convertito,  con  modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed in particolare l'articolo 1, commi
25, 26 e 27;
  Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
  Visto   il   decreto   ministeriale  26  maggio  1998,  concernente
disposizioni   sui   servizi   audiotex,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1998 che integra la tabella A allegata
al  provvedimento  del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
del 28 febbraio 1996;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001,
n.  430,  concernente  la  revisione  organica  della  disciplina dei
concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di
sorte  locali  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
  Vista  la  legge 8 aprile 2002, n. 59, recante «Disciplina relativa
alla fornitura di servizi di accesso ad Internet»;
  Vista   la  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  n.  78/02/CONS  del  13  marzo 2002, recante «Norme di
attuazione   dell'articolo   28  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco
selettivo  di  chiamata»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103
del 4 maggio 2002;
  Vista   la  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni   9/02/CIR   del  26  giugno  2002  recante  «Norme  di
attuazione  dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile
2002:  Criteri  di  applicazione agli Internet service Provider delle
condizioni economiche dell'offerta di riferimento»;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2000/31/CE  relativa  a taluni aspetti
giuridici  dei  servizi  della societa' dell'informazione nel mercato
interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
  Vista   la  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  9/03/CIR  del  3  luglio  2003,  recante  il «Piano di
numerazione   nel   settore   delle  telecomunicazioni  e  disciplina
attuativa»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana n. 177 del 1° agosto 2003;
  Visto  il  decreto  legislativo  l° agosto 2003, n. 259, recante il
Codice delle comunicazioni elettroniche;
  Vista   la  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  15/04/CIR concernente l'attribuzione dei diritti d'uso
delle  numerazioni per i servizi di informazione abbonati, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 288 del 9
dicembre 2004;
  Visto   il   codice   di  condotta  per  l'offerta  dei  servizi  a
sovrapprezzo  e  la tutela dei minori sottoscritto dagli operatori di
comunicazioni mobili in data 16 febbraio 2005;
  Considerato  il  carattere  di  lex  specialis del decreto-legge 23
ottobre  1996,  n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre  1996,  n.  650, con particolare riferimento all'articolo 1,
commi 25, 26 e 27;
  Tenuto  conto delle risultanze dell'audizione dei fornitori di reti
e   servizi  di  comunicazione  elettronica,  delle  associazioni  di
fornitori  dei servizi audiotex e delle principali associazioni degli
utenti e dei consumatori;
  Considerato   che,   sulla  scorta  dei  principi  affermati  nelle
direttive  europee,  lo Stato membro puo' adottare norme specifiche a
tutela   della   sicurezza  pubblica,  dell'ordine  pubblico,  ed  in
particolare a tutela degli utenti in genere e soprattutto dei minori,
in  ordine  alla  fornitura  di servizi di telecomunicazioni, inclusi
quelli  a  sovrapprezzo,  tenuto conto della peculiarita' di ciascuna
piattaforma tecnologica;
  Considerata  la necessita' di adeguare la normativa vigente su tale
materia   alla  luce  dell'evoluzione  tecnologica  e  normativa  nel
rispetto del principio della neutralita' tecnologica;
  Considerata   la   necessita'  di  adottare  un  provvedimento  che
ricomprenda  le  disposizioni  di  cui  al decreto del Ministro delle
poste  e  delle  telecomunicazioni  13  luglio  1995,  n.  385 con la
conseguente abrogazione di tale regolamento, come indicato nel parere
n. 2354/2002 del Consiglio di Stato del 26 agosto 2002;
  Tenuto  conto  che  i  servizi  mobili si caratterizzano per un uso
strettamente     personale    dell'apparato    terminale,    protetto
dall'utilizzo  un  PIN  segreto,  che il ricorso alle carte prepagate
assicura   limiti   di   spesa  soggettivamente  definiti  e  che  la
disponibilita'  di  un  blocco  selettivo  di  chiamata  tramite  PIN
costituisce uno strumento efficace per la tutela dell'abbonato;
  Acquisito   il   parere   dell'Autorita'   per  le  garanzie  nelle
comunicazioni prot. n. U737/03/RM del 6 agosto 2003;
  Uditi  i  pareri  del  Consiglio di Stato resi nelle adunanze della
Sezione  consultiva  per  gli  atti normativi del 26 agosto 2002 e 27
ottobre 2003;
  Sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni;
  Acquisito il parere della Commissione europea;
  Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini  del  presente  regolamento  si  applicano le seguenti
definizioni:
    a) reti  di  comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione
e,  se del caso, apparecchiature di commutazione o di instradamento e
altre  risorse  che  consentono  di trasmettere segnali via cavo, via
radio,  a  mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,
comprese  le  reti  satellitari,  le reti terrestri mobili e fisse, a
commutazione  di  circuito  e  a  commutazione di pacchetto, compresa
Internet,   le  reti  utilizzate  per  la  diffusione  circolare  dei
programmi  sonori  e  televisivi,  i  sistemi  per il trasporto della
corrente   elettrica,  nella  misura  in  cui  siano  utilizzati  per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente
dal tipo di informazione trasportato;
    b) servizio  di  comunicazione elettronica: i servizi, forniti di
norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione   di  segnali  su  reti  di  comunicazione  elettronica,
compresi  i  servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad
esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando
reti  e  servizi  di  comunicazione  elettronica  o che esercitano un
controllo  editoriale  su  tali  contenuti;  sono  inoltre  esclusi i
servizi della societa' dell'informazione di cui all'articolo 2, comma
1,  lettera  a)  del  decreto  legislativo  9  aprile 2003, n. 70 non
consistenti  interamente  o  prevalentemente  nella  trasmissione  di
segnali su reti di comunicazione elettronica;
    c) abbonato:  la  persona  fisica o giuridica che sia parte di un
contratto  con  il  fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;
    d) utente  finale:  un  utente che non fornisce reti pubbliche di
comunicazione  o  servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico;
    e) operatore:  un'impresa autorizzata a fornire una rete pubblica
di comunicazioni o una risorsa correlata;
    f) fornitore di servizi di comunicazione elettronica: il soggetto
che   rende   accessibili   al   pubblico,  attraverso  una  rete  di
comunicazione  elettronica,  servizi  di  comunicazione  elettronica,
facendosi  carico  del  trasporto, dell'instradamento, della gestione
della chiamata e dell'addebito del relativo prezzo;
    g) operatore  titolare della numerazione: l'operatore o fornitore
di servizi Internet che ha ottenuto dal Ministero delle comunicazioni
il diritto d'uso della numerazione;
    h) servizi  a  sovrapprezzo: i servizi forniti attraverso reti di
comunicazione  elettronica,  accessibili  al pubblico, anche mediante
l'uso  di  specifiche  nume-razioni,  definite nel piano nazionale di
numerazione,  o a livello internazionale dagli appositi organismi che
consentono  l'accesso  degli  utenti  ad informazioni o prestazioni a
pagamento. Per tali servizi, il fornitore di servizi di comunicazione
elettronica addebita un prezzo complessivo comprendente il trasporto,
l'istradamento,  la  gestione  della  chiamata  e  la fornitura delle
informazioni  o prestazioni. I servizi a sovrapprezzo includono anche
quelli  realizzati  con  connessione  ad  Internet  sia  in modalita'
«dial-up», che prevede l'identificazione del fornitore di servizi con
una  numerazione,  sia  in  modalita'  «packet-switch»,  che  prevede
l'identificazione del fornitore di servizi con un indirizzo IP. Sono,
inoltre,  inclusi  tra  i servizi a sovrapprezzo quelli offerti sulla
piattaforma della televisione «digitale» interattiva, ovvero mediante
invio  di  messaggi di testo o dati quali, ad es., SMS o MMS, su base
di  singola  richiesta  ovvero  in  modalita'  di ricezione periodica
(modalita'  «push»)  a  seguito  di  sottoscrizione  di uno specifico
contratto;
    i) servizi  a sovrapprezzo internazionali: i servizi assimilabili
per  contenuto  ai  servizi  a  sovrapprezzo, offerti su collegamenti
individuati da apposite numerazioni internazionali con prefisso "00",
definite dall'ITU-T e denominate Universal International Premium Rate
Numbers  (UIPRN)  o  definite  dalla Commissione Europea e denominate
European Telecommunications Numbering Systems (ETNS);
    l) centro  servizi:  la  persona  fisica  o  giuridica  che,  con
l'utilizzo  di  opportuni  apparati,  consente  all'utente  finale di
accedere  ad  informazioni o prestazioni distribuite mediante le reti
di   comunicazione   elettronica.  Il  centro  servizi  puo'  operare
direttamente  come  fornitore di informazioni o prestazioni o tramite
soggetti diversi;
    m) blocco  selettivo  di  chiamata: l'opzione che consente per le
reti  telefoniche  pubbliche  fisse di sbloccare, ovvero di bloccare,
gratuitamente,  in  modalita' controllata dall'utente, su base sia di
singola  chiamata  sia  di  abilitazione-disabilitazione fino a nuovo
ordine   da   parte   dell'utente   medesimo,  attraverso  un  codice
personalizzato  (PIN  Personal  Identification  Number),  le chiamate
verso le numerazioni associate ai servizi a sovrapprezzo. Per le reti
mobili  il blocco selettivo di chiamata e' offerto gratuitamente o in
modalita'  permanente  o in modalita' controllata dall'utente tramite
un codice personalizzato (PIN), anche attraverso la SIM card.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri.), pubblicata
          nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  12
          settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Il   decreto   del   Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni  13  luglio  1995,  n.  385, abrogato dal
          presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18 settembre 1995, n. 218.
              - Gli articoli 34, comma 2, e 35 della legge 31 gennaio
          1996,  n.  61,  pubblicata  nel  supplemento ordinario alla
          Gazzetta   Ufficiale  17  febbraio  1996,  n.  40,  sono  i
          seguenti:
              «Art.  34  (Interruzione delle telecomunicazioni). - 1.
          (Omissis).
              2.   I  membri  si  riservano  inoltre  il  diritto  di
          interrompere ogni altra telecomunicazione privata che possa
          sembrare   pericolosa   per  la  sicurezza  dello  Stato  o
          contraria  alle  sue  leggi,  all'ordine  pubblico  o  alla
          moralita' pubblica.».
              «Art.  35  (Sospensione  del  servizio).  -  1. Ciascun
          membro  si  riserva  il  diritto  di sospendere il servizio
          internazionale di telecomunicazione, sia in linea generale,
          sia  solo  per  alcuni  collegamenti  o  per alcuni tipi di
          corrispondenze  in  partenza, in arrivo o in transito, e si
          incarica  di  avvisarne  immediatamente ciascuno dei membri
          tramite il segretario generale.».
              - Il   decreto   ministeriale   28   febbraio  1996  e'
          pubblicato  in  appendice al decreto ministeriale 26 maggio
          1998   nel   Bollettino   ufficiale   del  Ministero  delle
          comunicazioni  n. 6 del 1° giugno 1998 - parte seconda - 3°
          supplemento.
              - L'art.  1,  commi  25,  26  e 27 del decreto-legge 23
          ottobre  1996,  n. 545, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          23  ottobre  1996,  n.  249,  e  convertito  in  legge, con
          modificazioni,  dalla  legge  23  dicembre  1996,  n.  650,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 23 dicembre 1996, n.
          300, e' il seguente:
              «Art.   1   (Disposizioni   urgenti   per   l'esercizio
          dell'attivita'  radiotelevisiva  e delle telecomunicazioni,
          interventi  per  il  riordino della RAI S.p.a., nel settore
          dell'editoria   e   dello   spettacolo,   per   l'emittenza
          televisiva  e  sonora  in  ambito  locale  nonche'  per  le
          trasmissioni televisive in forma codificata). - (Omissis).
              25. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge  di conversione del presente decreto, adotta, sentite
          le  competenti  Commissioni  parlamentari,  ai  sensi della
          legge  23  agosto  1988,  n. 400, un regolamento contenente
          norme  riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex,
          ed  a  quelli  offerti su codici internazionali, prevedendo
          modalita'  di  autoabilitazione e di autodisabilitazione da
          parte  degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico
          ed  al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione
          del  servizio  audiotex  da  parte delle utenze collegate a
          centrali   non   numerizzate   puo'  avvenire  solo  previa
          richiesta  scritta  dell'abbonato  salvo  che  si tratti di
          servizi  audiotex  di  particolare utilita' autorizzati dal
          Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni.  Fino
          all'emanazione  del  predetto  regolamento  si applicano le
          disposizioni  vigenti  alla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto.
              26.  Sono  vietati i servizi audiotex ed internazionali
          che  presentino  forme  o  contenuti  di carattere erotico,
          pornografico o osceno. E' vietato alle emittenti televisive
          e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di
          tipo  interattivo audiotex e videotex quali «linea diretta»
          conversazione,  "messaggerie  locali", "chat line", "one to
          one"  e "hot line", nelle fasce di ascolto e di visione fra
          le  ore  7  e  le  ore  24.  E'  fatto  altresi' divieto di
          propagandare     servizi     audiotex,     in     programmi
          radiotelevisivi,  pubblicazioni  periodiche  ed  ogni altro
          tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.
              27.  I  concessionari  del  servizio  telefonico  e del
          servizio   radiomobile  di  comunicazione  e  le  emittenti
          radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai commi
          25  e  26  sono  puniti  con la sanzione amministrativa del
          pagamento  di  una  somma  da  lire  50  milioni a lire 500
          milioni.
              (Omissis).».
              - La   legge   31  luglio  1997,  n.  249  (Istituzione
          dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
          sui  sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          2001, n. 430 (Regolamento concernente la revisione organica
          della  disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio,
          nonche'  delle  manifestazioni  di  sorte  locali, ai sensi
          dell'art.  19,  comma  4,  della legge 27 dicembre 1997, n.
          449)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale l3 dicembre
          2001, n. 289.
              - La  legge  8  aprile 2002, n. 59 (Disciplina relativa
          alla  fornitura  di  servizi  di  accesso  ad  Internet) e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2002, n. 86.
              - La deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni   9/02/CIR  del  26  giugno  2002  (Norme  di
          attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 8 aprile 2002,
          n.  59:  Criteri  di  applicazione  agli  Internet  service
          provider   delle   condizioni  economiche  dell'offerta  di
          riferimento)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale l8
          luglio 2002, n. 167.
              - Il   decreto   legislativo   9  aprile  2003,  n.  70
          (Attuazione  della  direttiva  2000/31/CE relativa a taluni
          aspetti    giuridici    dei    servizi    della    societa'
          dell'informazione  nel  mercato  interno,  con  particolare
          riferimento  al  commercio  elettronico)  e' pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 14 aprile
          2003, n. 87.
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in  materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 luglio
          2003, n. 174.
              - Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
          delle   comunicazioni   elettroniche)   e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale l5 settembre
          2003, n. 214.
              - Il  codice  di  condotta  per l'offerta dei servizi a
          sovrapprezzo  e  la  tutela  dei  minori sottoscritto dagli
          operatori  di comunicazioni mobili in data 16 febbraio 2005
          e'  consultabile sul sito del Ministero delle comunicazioni
          (www.comunicazioni.it).
          Nota all'art. 1:
              - L'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
          9 aprile 2003, n. 70, e' il seguente:
              «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          decreto si intende per:
                a) "servizi  della  societa'  dell'informazione":  le
          attivita' economiche svolte in linea - on line -, nonche' i
          servizi  definiti  dall'art.  1, comma 1, lettera b), della
          legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;».