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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 marzo 2006, n. 111

Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 5/4/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2022)
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Testo in vigore dal: 5-4-2006
al: 27-10-2022
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                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
  Visto l'articolo 88 del  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773
recante Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, che disciplina
la procedura autorizzatoria per il rilascio, da parte  dell'autorita'
di pubblica sicurezza, della licenza per l'esercizio delle scommesse; 
  Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,  e  successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; 
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive
modificazioni, recante il riordino dell'imposta  unica  sui  concorsi
pronostici e sulle scommesse in attuazione all'articolo 1,  comma  2,
della legge 3 agosto 1998, n. 288; 
  Visto  l'articolo  16  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173,  recante  norme
relative alla riorganizzazione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e delle agenzie fiscali; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n.  278,
e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme concernenti
l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore ed a quota fissa, ai
sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 15  febbraio  2001,  n.
156, recante autorizzazione alla  raccolta  telefonica  o  telematica
delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici; 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33,  in  attuazione  dell'articolo  12
della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale  si  e'  provveduto
all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi  e  scommesse
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
  Visto l'articolo  4  del  decreto-legge  8  luglio  2002,  n.  138,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 
178, con il quale sono  state  dettate  disposizioni  in  materia  di
unificazione delle competenze in materia di giochi; 
  Visto l'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre  2004,
n. 311; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di
contrasto all'evasione fiscale  e  disposizioni  urgenti  in  materia
tributaria e finanziaria; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere favorevole  del  Comitato  generale  per  i  giochi
espresso nella seduta del 27 luglio 2005; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza  del
19 dicembre 2005 della sezione consultiva per gli atti normativi; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3/1471/UCL del 2 febbraio 2006; 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Oggetto e definizioni 
  1. Il presente regolamento definisce le  regole  generali  relative
alle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi  dalle  corse
dei cavalli e su eventi non sportivi. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a)  AAMS,  il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
    b) chiusura dell'accettazione, il momento in  cui  AAMS  dichiara
chiuse le scommesse ed il  totalizzatore  nazionale  non  viene  piu'
abilitato ad accettare giocate; 
    c) concessionario/i, indica il soggetto individuato da  AAMS  per
l'affidamento delle specifiche attivita'  e  funzioni  pubbliche  per
l'esercizio delle scommesse a quota fissa; 
    d) esito, il risultato dell'avvenimento certificato  da  AAMS  ai
fini della scommessa; 
    e) esito pronosticabile o  concorrente  ovvero  evento,  uno  dei
possibili  esiti  contemplati  per  una  determinata   tipologia   di
scommessa; 
    f) avvenimento o frazione di  avvenimento,  l'evento,  anche  non
sportivo, su cui si effettua la scommessa; 
    g) gioco responsabile, l'insieme delle iniziative poste in essere
da AAMS e dai concessionari per assicurare una fruizione di gioco, da
parte  dei  partecipanti,  sicura   e   tutelante   degli   interessi
individuali e pubblici; 
    h)  movimento  netto,  l'incasso  lordo  della   raccolta   delle
scommesse  a  quota  fissa  al  netto  dell'importo  delle  scommesse
annullate e/o rimborsabili; 
    i) luogo/hi di vendita, il  punto  di  vendita  autorizzato  alla
raccolta, in possesso dei requisiti stabiliti  con  provvedimenti  di
AAMS e della licenza di polizia rilasciata dall'Autorita' di pubblica
sicurezza, di cui all'articolo 88 del R.D. del  18  giugno  1931,  n.
773; il luogo di vendita gestisce il rapporto  con  il  partecipante,
effettua le scommesse sui terminali di gioco e paga le vincite; 
    l) percentuale di  allibramento,  il  limite  massimo  posto  dal
concessionario, a tutela del partecipante,  alle  quote  sugli  esiti
pronosticabili per ciascun tipo di scommessa; 
    m) partecipante, o scommettitore o giocatore, colui che  effettua
la scommessa; 
    n) posta di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna
scommessa; 
    o) quota, il numero intero, seguito al massimo da  due  decimali,
il quale, moltiplicato per la posta di gioco determina l'importo, per
ciascun  avvenimento  oggetto  di   scommessa,   da   restituire   al
partecipante in caso di vincita; 
    p)  ricevuta  di  partecipazione,  il   titolo   che   garantisce
l'avvenuta registrazione della scommessa nel totalizzatore  nazionale
e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso,  l'unico  titolo
al portatore valido per la riscossione degli stessi; 
    q) scommessa a quota fissa, la scommessa per la quale la somma da
riscuotere, in caso di vincita,  e'  previamente  concordata  tra  il
partecipante ed il concessionario delle scommesse; 
    r) scommessa telematica, la scommessa a  quota  fissa  effettuata
con modalita'  «a  distanza»,  ovvero  effettuata  attraverso  canale
telefonico, fisso o mobile, internet o TV interattiva; 
    s)  tipologia  di  scommessa,  l'insieme  dei   possibili   esiti
pronosticabili per un medesimo avvenimento; 
    t) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione  centrale,
organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo dell'art. 88 del  regio  decreto  18  giugno
          1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle  leggi  di
          pubblica sicurezza) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          26 giugno 1931, n. 146, e' il seguente: 
              «Art.  88.  -  1.  La  licenza  per  l'esercizio  delle
          scommesse puo' essere concessa  esclusivamente  a  soggetti
          concessionari o autorizzati da  parte  di  Ministeri  o  di
          altri enti  ai  quali  la  legge  riserva  la  facolta'  di
          organizzazione  e  gestione  delle  scommesse,  nonche'   a
          soggetti incaricati dal concessionario o  dal  titolare  di
          autorizzazione  in  forza  della   stessa   concessione   o
          autorizzazione.». 
              -  Il  decreto  legislativo  14  aprile  1948,  n.  496
          (Disciplina delle attivita' di giuoco), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1948, n. 118. 
              - Il decreto  legislativo  23  dicembre  1998,  n.  504
          (Riordino dell'imposta  unica  sui  concorsi  pronostici  e
          sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della  legge
          3  agosto  1998,  n.  288)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 3 febbraio 1999, n. 27. 
              - Il testo dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999,  n.
          133   (Disposizioni    in    materia    di    perequazione,
          razionalizzazione e federalismo fiscale), pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficale del 17 maggio 1999, n.  113,  supplemento
          ordinario, e' il seguente: 
              «Art. 16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze  puo'
          disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di  nuove
          scommesse a totalizzatore o  a  quota  fissa,  relative  ad
          eventi sportivi diversi dalle corse  dei  cavalli  e  dalle
          competizioni organizzate dal  Comitato  olimpico  nazionale
          italiano (CONI) da parte dei soggetti cui  e'  affidata  in
          concessione l'accettazione delle scommesse a  totalizzatore
          e a quota fissa ai sensi del decreto del  Presidente  della
          Ppubblica 8 aprile 1998, n. 169, e  del  decreto  2  giugno
          1998, n. 174, del Ministro delle finanze  i  quali  a  tale
          fine  impiegheranno  sedi,  strutture   e   impianti   gia'
          utilizzati  nell'esercizio  della   loro   attivita'.   Con
          riferimento a tali nuove scommesse nonche'  ad  ogni  altro
          tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
          delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma
          3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare  le
          modalita' e i tempi di gioco, la  corresponsione  di  aggi,
          diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi  compresi
          quelli da destinare agli organizzatori delle  competizioni.
          Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze   e'   altresi'
          stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo
          dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo  non
          puo' superare il 62 per cento delle somme giocate.  Per  le
          medesime  scommesse  a  totalizzatore  il  Ministro   delle
          finanze puo' prevederne l'accettazione anche da  parte  dei
          gestori e dei concessionari di giochi, concorsi  pronostici
          e  lotto,  purche'  utilizzino  una  rete  di   ricevitorie
          collegate con sistemi informatici in tempo reale. 
              2. Il  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica, destina annualmente i prelievi di cui  al  comma
          1, calcolati al netto di imposte e spese: 
                a); 
                b) a  finalita'  sociali  o  culturali  di  interesse
          generale per tutta o parte della quota residua. 
              3.  Per  l'anno  1999  e'  attribuito  all'UNIRE,   per
          l'assolvimento   dei   suoi   compiti   istituzionali,   un
          contributo di lire 50 miliardi. 
              4. Per l'espletamento delle procedure di  gara  secondo
          la normativa comunitaria, previste dall'art. 2 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998,  n.  169,  e
          richieste per l'affidamento in  concessione  dell'esercizio
          delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore  e
          a quota fissa, e' autorizzata la spesa di  un  miliardo  di
          lire per gli anni 1999 e 2000. 
              5. Tra i soggetti previsti dall'art. 2,  comma  4,  del
          decreto 25  novembre  1998,  n.  418,  del  Ministro  delle
          finanze,  sono  compresi  i  ricevitori  del   lotto   come
          individuati dall'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528,
          e successive modificazioni,  nonche'  dalla  circolare  del
          Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio  1987  (prot.  n.
          2/204975).». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. 
              - Il decreto legislativo del  3  luglio  2003,  n.  173
          (Riorganizzazione  del  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161. 
              - Il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto  1999,
          n. 278 (Regolamento recante norme concernenti l'istituzione
          di nuove scommesse a totalizzatore  o  a  quota  fissa,  ai
          sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1999, n. 187. 
              - Il decreto del Ministro delle finanze del 15 febbraio
          2001,  n.  156  (Regolamento  recante  autorizzazione  alla
          raccolta telefonica o telematica delle giocate  relative  a
          scommesse, giuochi e concorsi  pronostici),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2001, n. 100. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
          2002, n. 33 (Regolamento  concernente  l'affidamento  delle
          attribuzioni   in   materia   di   giochi    e    scommesse
          all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma
          dell'art. 12, comma 1, della legge n.  383  del  2001),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo  2002,  n.
          63. 
              - Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002,
          n.  138  (Interventi  urgenti  in  materia  tributaria,  di
          privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
          per   il   sostegno   dell'economia   anche   nelle    aree
          svantaggiate), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio
          2002, n. 158, e convertito  in  legge,  con  modificazioni,
          dall'art.  1,  legge  8  agosto  2002,  n.  178   (Gazzetta
          Ufficiale 10 agosto 2002, n.  187)  entrata  in  vigore  il
          giorno successivo a quello della sua pubblicazione,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 4 (Unificazione delle competenze  in  materia  di
          giochi). - 1. Al fine di assicurare  la  gestione  unitaria
          prevista dall'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n.  383,
          nonche' di  eliminare  sovrapposizioni  di  competenze,  di
          razionalizzare  i  sistemi  informatici  esistenti   e   di
          ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma
          dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni  in  materia
          di organizzazione ed  esercizio  dei  giochi,  scommesse  e
          concorsi pronostici.  Per  i  giochi,  le  scommesse  ed  i
          concorsi pronostici connessi con  manifestazioni  sportive,
          ferma restando la riserva del Comitato  olimpico  nazionale
          italiano  (CONI)   prevista   dall'art.   6   del   decreto
          legislativo 14 aprile 1948, n. 496,  le  predette  funzioni
          sono attribuite all'Amministrazione autonoma  dei  monopoli
          di  Stato  in  concessione;  per  assicurarne  un  ordinato
          trasferimento,  con  uno  o  piu'  decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto  con
          il Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, sono stabilite le date  dalle  quali  le  funzioni
          sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei  monopoli
          di Stato, e le modalita'  del  predetto  trasferimento.  Le
          azioni possedute dal CONI relative a societa' operanti  nel
          predetto settore di attivita'  sono  trasferite,  a  titolo
          gratuito,  allo  Stato.  I  rapporti  con  le   federazioni
          sportive continuano ad essere tenuti in via  esclusiva  dal
          CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai
          concorsi  pronostici  connessi  a  manifestazioni  sportive
          organizzate o svolte sotto il controllo  del  CONI  stesso.
          Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          rideterminata la composizione del Comitato generale  per  i
          giochi istituito dall'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 
          357, di cui fa parte un rappresentante del Ministero per  i
          beni e le attivita' culturali, nonche'  il  presidente  del
          CONI o un suo delegato. Il  Comitato  fissa  gli  indirizzi
          strategici per l'organizzazione e la gestione  dei  giochi,
          delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni
          del Comitato  concernenti  i  giochi,  le  scommesse  ed  i
          concorsi pronostici ricadenti nella riserva del  CONI  sono
          adottate con il voto favorevole del  presidente  del  CONI.
          Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 77, 78 e 83,
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e   successive
          modificazioni,  e  dalle  relative  norme  di   attuazione.
          L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  versa  al
          CONI una somma pari  alla  quota,  prevista  dalle  vigenti
          disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e
          spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi
          a manifestazioni sportive organizzate  o  svolte  sotto  il
          controllo del CONI stesso. Il disciplinare  di  concessione
          prevede le modalita' di attribuzione di  eventuali  risorse
          aggiuntive volte a soddisfare  adeguatamente,  in  funzione
          dell'andamento dei  giochi  di  competenza,  le  necessita'
          finanziarie del  CONI  nel  rispetto  della  sua  autonomia
          finanziaria. 
              2. Il compenso dovuto dal giocatore al  ricevitore  per
          la  partecipazione  ai  concorsi   pronostici   Totocalcio,
          Totogol, Totosei,  Totobingol  e  Totip  e'  fissato  nella
          misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna. 
              3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16,  comma  1,
          della legge 13 maggio 1999, n.  133,  per  tutti  i  giochi
          disciplinati ai sensi del presente articolo. 
              3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
          e gli altri  Dipartimenti  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze possono avvalersi degli esperti del SECIT  ad
          essi assegnati. La disposizione di cui all'art. 11, settimo
          comma, della legge 24 aprile 1980, n.  146,  si  interpreta
          nel senso che il rapporto a tempo parziale con gli  esperti
          puo' avvenire o tramite rapporto a  tempo  parziale  o  con
          rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e  che
          conseguentemente, fermo il principio del voto capitario, il
          numero   degli   esperti   assegnabile   al   servizio   e'
          rideterminato  in  proporzione   al   conseguente   impegno
          lavorativo.». 
              - Il testo dei commi 286 e 287 dell'art. 1 della  legge
          30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria 2005), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 2004, n. 306, e' il seguente: 
              «286. Con uno o piu'  decreti,  da  adottare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          il Ministro dell'economia e delle finanze, entro  tre  mesi
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          provvede al riordino delle  scommesse  su  eventi  sportivi
          diversi dalle corse dei cavalli e su eventi  non  sportivi,
          in   particolare   per   quanto   attiene   agli    aspetti
          organizzativi,  gestionali,   amministrativi,   impositivi,
          sanzionatori, nonche' a quelli relativi al  contenzioso  ed
          al riparto dei proventi. 
              287. Con provvedimenti del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di
          Stato sono stabilite le nuove  modalita'  di  distribuzione
          delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse
          dei cavalli e su  eventi  non  sportivi,  da  adottare  nel
          rispetto della disciplina comumtaria e  nazionale,  secondo
          principi di: 
                a)     armonizzazione     delle     modalita'      di
          commercializzazione a quella dei concorsi pronostici; 
                b) economicita' ed efficienza delle reti di  vendita,
          fisiche e telematiche; 
                c) diffusione capillare delle stesse  sul  territorio
          nazionale; 
                d) sicurezza e trasparenza del gioco  nonche'  tutela
          della buona fede dei partecipanti; 
                e)     salvaguardia     dei     diritti     derivanti
          dall'applicazione del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.». 
              - Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
          contrasto all'evasione fiscale e  disposizioni  urgenti  in
          materia tributaria  e  finanziaria),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005, n. 230 e  convertito  in
          legge, con modificazioni, dall'art.  1,  legge  2  dicembre
          2005, n. 248 (Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2005,  n.  281,
          supplemento  ordinario),  entrata  in  vigore   il   giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione. 
              - La legge 23 dicembre 2005, n. 266  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  -  legge  finanziaria  2006),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2005, n. 302. 
              - Il testo del comma 3  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  1988,
          n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
          Nota all'art. 1: 
              - Per il regio decreto del 18 giugno 1931, n.  773,  si
          vedano le note alle premesse.