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REGIO DECRETO 8 giugno 1905, n. 244

Che fissa le attribuzioni dell'economo-cassiere del Ministero della guerra. (005U0244)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-7-1905
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge  per  l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la
contabilita' generale dello Stato in data 7 febbraio  1884,  n.  2016
(serie 3ª) ed il regolamento per la sua esecuzione approvato  con  R.
decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª); 
 
  Visto i RR. decreti 26 novembre 1896, n. 513, e 29 maggio 1898,  n.
206; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra e del ministro segretario di Stato per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'economo-cassiere per il Ministero della guerra deve essere scelto
fra gli impiegati di concetto del Ministero stesso, aventi grado  non
inferiore a segretario. 
 
  Tale  incarico  dev'essere  dato  con  decreto  del   ministro   da
registrarsi alla Corte dei conti e potra' essere revocato.