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DECRETO-LEGGE 21 gennaio 2004, n. 10

Interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/1/2004.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/2004)
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Testo in vigore dal: 23-1-2004
al: 22-3-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerata  la  situazione  sanitaria  in  atto, relativa a talune
malattie  trasmissibili  emergenti,  con  particolare  riferimento al
riacutizzarsi della SARS;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare idonei
interventi  nei  settori  della  prevenzione  e del controllo di tali
malattie,  nonche'  della  ricerca relativa alla genetica molecolare,
all'oncologia ed al bioterrorismo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  salute,  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;

                             E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
Emergenze di  salute  pubblica  ed istituzione di un Centro nazionale
         per la prevenzione ed il controllo delle malattie.

  1.  E'  istituito  presso  il  Ministero  della  salute  il  Centro
nazionale  per  la  prevenzione  e  il  controllo  delle malattie con
analisi  e  gestione  dei  rischi,  previamente  quelli  legati  alle
malattie  infettive  e  diffusive  e  al  bioterrorismo, che opera in
coordinamento  con  le strutture regionali attraverso convenzioni con
l'Istituto superiore di sanita', con le universita', con gli istituti
di  ricovero  e cura a carattere scientifico e con altre strutture di
assistenza  e  di  ricerca  pubbliche  e private. Il Centro opera con
modalita'  e  in  base  a programmi annuali approvati con decreto del
Ministro  della salute. Per l'attivita' e il funzionamento del Centro
e'   autorizzata  la  spesa  di  32.650.000  euro  per  l'anno  2004,
25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro per l'anno 2006.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
determinato  in  32.650.000  euro per l'anno 2004, in 25.450.000 euro
per  l'anno  2005  ed in 31.900.000 euro per l'anno 2006, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2004-2006,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della salute.