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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 novembre 2003, n. 375

Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/1/2004
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Testo in vigore dal: 30-1-2004
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
              E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 3; 
  Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma  del
sistema  degli  ammortizzatori  sociali,  vengano  definite,  in  via
sperimentale, con uno o piu' decreti, misure di politiche  attive  di
sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei  processi  di
ristrutturazione aziendale e per fronteggiare  situazioni  di  crisi,
per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, n. 477 del 27 novembre  1997,  con  cui  e'
stato emanato un regolamento  quadro,  propedeutico  all'adozione  di
specifici regolamenti settoriali per la materia; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, lettera q), punto 2,  della  legge  28
settembre 1998, n. 337, che ha delegato il Governo ad  emanare  norme
per realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, con
le modalita' di cui al sopra richiamato articolo 2, comma  28,  della
legge 23 dicembre 1996, n.  662,  per  il  personale  delle  societa'
concessionarie  della  riscossione,  dell'associazione  nazionale  di
categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i  concessionari
del servizio di riscossione di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44; 
  Visto l'articolo 63, comma 7, del  decreto  legislativo  13  aprile
1999, n. 112, che, in attuazione della  delega  di  cui  alla  citata
legge n. 337 del 1998, stabilisce che la realizzazione di  misure  di
sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attivita'  di
formazione,  mirate  a  fronteggiare  processi  di   ristrutturazione
aziendale, per  il  personale  delle  societa'  concessionarie  della
riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio
nazionale  obbligatorio  tra  i   concessionari   del   servizio   di
riscossione di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio 1988, n. 44, e' attuata ai sensi dell'articolo 2,  comma  28,
della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  secondo  le  modalita'  del
decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica n. 477 del 27 novembre 1997; 
  Visto l'articolo 81 della legge  21  novembre  2000,  n.  342,  che
prevede che, nell'ambito dei processi di  ristrutturazione  aziendale
conseguenti all'applicazione dei decreti  legislativi  di  attuazione
della legge 28 settembre 1998,  n.  337,  l'avanzo  patrimoniale,  al
netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998,
del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 2  aprile  1958,  n.
377, e successive modificazioni, e' utilizzato in modo frazionato per
un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1°  gennaio  2001
con le modalita' stabilite, previo accordo tra le parti, con  decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
con il Ministro delle finanze; 
  Visto il contratto collettivo nazionale del 12  dicembre  2001  con
cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra  richiamate,  e'
stato  convenuto  di  istituire  presso  l'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarieta' per  il  sostegno
del   reddito,   dell'occupazione    e    della    riconversione    e
riqualificazione professionale  del  personale  addetto  al  servizio
della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di
cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112»; 
  Visti i successivi accordi sindacali del 28 febbraio e del 4 aprile
2002, con i  quali  le  parti  firmatarie  dei  contratti  collettivi
nazionali del 12 dicembre 2001 hanno convenuto  che  l'utilizzazione,
da  parte  del  Fondo  di  solidarieta'  sopra  citato,   dell'avanzo
patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre
1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge n. 377  del  1958,  e
successive modificazioni, avviene mediante un'assegnazione annua,  da
erogarsi trimestralmente, per un periodo non inferiore a sei anni, di
importo non superiore a 97.868.582,38 euro; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  13
novembre 2002, con il quale si dispone che l'avanzo patrimoniale,  al
netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998,
del Fondo di previdenza di cui alla gia' citata n. 377  del  1958,  e
successive modificazioni, pari a 587.543.059,59 euro e' utilizzato, a
decorrere dal 1° gennaio 2001, per il finanziamento delle prestazioni
a carico del citato Fondo di solidarieta', istituito con il  presente
regolamento,  e  che  la  suddetta  utilizzazione   avviene   tramite
un'assegnazione annua, di importo non superiore a 97.868.582,38 euro,
da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non  inferiore  a
sei anni; 
  Visto, infine, l'accordo sindacale del 15  novembre  2002,  con  il
quale,  a  seguito  dell'emanazione  del   sopra   indicato   decreto
interministeriale del 13  novembre  2002,  le  parti  firmatarie  del
contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001 hanno  provveduto
ad aggiornare  il  contratto  stesso,  con  particolare  riguardo  al
finanziamento delle prestazioni previste dal  Fondo  di  solidarieta'
disciplinato dal presente regolamento; 
  Sentite, nella riunione del 25  novembre  2002,  le  organizzazioni
individuate, al fine dell'adozione del  presente  regolamento,  nelle
parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del  12  dicembre
2001; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  989/03,  espresso
nell'adunanza del 10 marzo 2003; 
  Ritenuto di non poter condividere il citato parere,  con  esclusivo
riferimento all'osservazione secondo cui la funzione di  decidere  in
unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni  non
sarebbe  attribuibile  al  Comitato  Amministratore  del  Fondo,   in
considerazione del fatto che la  generica  enunciazione,  recata  dal
regolamento-quadro n. 477 del 1997, dei  compiti  di  detto  Comitato
comprende, in realta', la predetta funzione e che la medesima e' gia'
stata prevista in regolamenti analoghi al presente,  senza  che  cio'
abbia comportato rilievi da parte del Consiglio di Stato; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Data comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  con
nota del 6 novembre 2003; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Costituzione del Fondo 
  1. E' istituito presso l'INPS il  «Fondo  di  solidarieta'  per  il
sostegno  del  reddito,  dell'occupazione  e  della  riconversione  e
riqualificazione professionale  del  personale  addetto  al  servizio
della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di
cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112». 
  2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria  e  patrimoniale,
ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  del  decreto  del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 477  del  27
novembre 1997. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dell'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  dalle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994,  n.
          20 (Disposizioni in materia di  giurisdizione  e  controllo
          della Corte dei conti), e' il seguente: 
              «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'  della
          Corte dei conti si  esercita  esclusivamente  sui  seguenti
          atti non aventi forza di legge: 
                a) provvedimenti emanati a seguito  di  deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                b) atti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                d) provvedimenti dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei  contratti
          collettivi,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  51   del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29]; 
                f) provvedimenti di disposizione del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
                g)   decreti   che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440;
          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in
          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro; 
                l) atti che il Presidente del Consiglio dei  Ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento,  il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni  di  cui
          all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742]. 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri  di
          riferimento del controllo. 
              5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate. 
              7. Restano ferme, relativamente agli  enti  locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,  n.
          453. Puo' richiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
              9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si
          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della
          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico
          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio
          decreto   12   luglio   1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni. 
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della Corte dei conti che la presiede,  dai  presidenti  di
          sezione preposti al coordinamento e da tutti  i  magistrati
          assegnati a funzioni di controllo. La sezione e'  ripartita
          annualmente in quattro collegi dei quali  fanno  parte,  in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti di sezione preposti al coordinamento. I  collegi
          hanno distinta competenza per tipologia di controllo o  per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal  presidente
          della Corte dei conti ed  e'  composta  dai  presidenti  di
          sezione  preposti  al  coordinamento  e   da   trentacinque
          magistrati assegnati a funzioni di  controllo,  individuati
          annualmente dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione  di
          almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per
          ciascuna delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni
          delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti. 
              10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
              11. Ferme restando le ipotesi di  deferimento  previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21  marzo
          1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
          caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
          circa la legittimita' di atti. Del collegio viene  chiamato
          a far parte in  qualita'  di  relatore  il  magistrato  che
          deferisce la questione alla sezione. 
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che
          richiedono tempestivi  accertamenti  e  verifiche,  dandone
          notizia alla sezione del controllo. 
              13. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              - Il testo  dell'art.  2,  comma  28,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662 (Misure  di  razionalizzazione  della
          finanza pubblica), e' il seguente: 
              «28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli
          ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, con uno  o  piu'
          decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il Ministro del tesoro, adottati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il  parere
          delle competenti Commissioni parlamentari,  sono  definite,
          in  via  sperimentale,  misure  per  il  perseguimento   di
          politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
          nell'ambito dei processi di  ristrutturazione  aziendali  e
          per fronteggiare situazioni di crisi  di  enti  ed  aziende
          pubblici  e  privati  erogatori  di  servizi  di   pubblica
          utilita', nonche' delle  categorie  e  settori  di  impresa
          sprovvisti   del   sistema   di   ammortizzatori   sociali.
          Nell'esercizio della potesta' regolamentare il  Governo  si
          attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  costituzione  da   parte   della   contrattazione
          collettiva nazionale di appositi fondi finanziati  mediante
          un contributo sulla retribuzione non  inferiore  allo  0,50
          per cento; 
                b) definizione da parte della contrattazione medesima
          di specifici trattamenti e dei relativi  criteri,  entita',
          modalita'  concessivi,  entro  i   limiti   delle   risorse
          costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
          correlati contributi figurativi; 
                c)  eventuale  partecipazione   dei   lavoratori   al
          finanziamento con una quota non superiore al 25  per  cento
          del contributo; 
                d) in caso  di  ricorso  ai  trattamenti,  previsione
          della obbligatorieta' della contribuzione con  applicazione
          di una misura addizionale non superiore a tre volte  quella
          della contribuzione stessa; 
                e) istituzione presso l'I.N.P.S. dei  fondi,  gestiti
          con il concorso delle parti sociali; 
                f) conseguimento,  limitatamente  all'anno  1997,  di
          maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
          lire 150 miliardi.». 
              - Il testo del decreto del Ministro del lavoro e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          del bilancio  e  della  programmazione  economica,  del  27
          novembre 1977, n. 477 (Regolamento recante norme in materia
          di  ammortizzatori  per  le  aree  non  coperte  da   cassa
          integrazione  guadagni),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 13 gennaio 1998, n. 9. 
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma  1,  della  legge  28
          settembre 1998, n. 337 (Delega al Governo per  il  riordino
          della  disciplina  relativa  alla   riscossione),   e'   il
          seguente: 
              «1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti  legislativi  recanti  disposizioni  volte  al
          riordino della disciplina della riscossione e del  rapporto
          con  i  concessionari  e  con  i   commissari   governativi
          provvisoriamente delegati  alla  riscossione,  al  fine  di
          conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione
          mediante ruolo e di rendere  piu'  efficace  ed  efficiente
          l'attivita' dei concessionari e dei commissari stessi,  con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  affidamento,  mediante  procedure   ad   evidenza
          pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo
          delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e  degli
          enti pubblici,  anche  previdenziali,  e  previsione  della
          facolta', per i contribuenti, di effettuare  il  versamento
          diretto  di  tali  entrate   anche   mediante   delega   ai
          concessionari stessi; 
                b) possibilita', per gli  enti  diversi  dallo  Stato
          legittimati a riscuotere tramite i concessionari e  per  le
          societa' cui  partecipino  i  medesimi  enti,  di  affidare
          mediante procedure ad evidenza pubblica  agli  stessi  ogni
          forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura
          non tributaria; 
                c) eliminazione dell'obbligo del  non  riscosso  come
          riscosso gravante sui concessionari; 
                d)  affidamento  in  concessione  del   servizio   di
          riscossione a societa' per  azioni,  con  capitale  sociale
          interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di  lire,  in
          possesso di adeguati requisiti tecnici e  finanziari  e  di
          affidabilita' ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale
          servizio e di compiti  ad  esso  connessi  o  complementari
          indirizzati anche al supporto delle attivita' tributarie  e
          di gestione  patrimoniale  degli  enti  impositori  diversi
          dallo   Stato   e   ridefinizione   delle   modalita'    di
          determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni,
          con estensione almeno provinciale,  secondo  modalita'  che
          assicurino    il     conseguimento     di     miglioramenti
          dell'efficienza  e  dell'efficacia  della  funzione  e   la
          diminuzione  dei  costi.  Resta   comunque   fermo   quanto
          stabilito dall'art. 53 del decreto legislativo 15  dicembre
          1997, n. 446; 
                e) previsione di un  sistema  di  compensi  collegati
          alle somme iscritte a ruolo effettivamente  riscosse,  alla
          tempestivita'  della   riscossione   e   ai   costi   della
          riscossione, normalizzati secondo criteri  individuati  dal
          Ministero   delle   finanze,   nonche'   alla    situazione
          socio-economica degli ambiti territoriali con  il  rimborso
          delle spese effettivamente sostenute per la riscossione  di
          somme  successivamente  sgravate,  o  dovute  da   soggetti
          sottoposti a procedure concorsuali; 
                f) revisione delle specie dei ruoli e semplificazione
          della procedura di formazione degli stessi, ridefinendo gli
          importi al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione
          a ruolo; 
                g) previsione della possibilita' di versamento  delle
          somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario,  con  o
          senza  domiciliazione  dei  pagamenti  su  conto  corrente,
          ovvero con procedure di pagamento automatizzate; 
                h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di
          esecuzione  anche  nel   rispetto   del   principio   della
          collaborazione   del   debitore   all'esecuzione,   secondo
          modalita' che prevedano, tra l'altro: 
                  1) la notifica di un unico  atto  con  funzioni  di
          avviso di pagamento e di mora; 
                  2) adeguate forme di tutela giurisdizionale per  la
          riscossione di entrate non tributarie; 
                  3) la preclusione  dell'espropriazione  immobiliare
          per i debiti inferiori ad un determinato importo; 
                  4) gli importi dei crediti, congrui in rapporto  al
          valore degli immobili,  al  di  sopra  dei  quali  si  puo'
          procedere direttamente all'espropriazione e al di sotto dei
          quali si provvede  all'iscrizione  di  ipoteca  legale  sul
          bene; 
                  5)  la  revisione  e   la   semplificazione   delle
          procedure  di  vendita  di  beni  immobili  e  beni  mobili
          registrati; 
                  6) la  facolta',  per  il  concessionario,  di  non
          procedere, per motivate ragioni,  all'esecuzione  mobiliare
          mediante accesso alla casa di abitazione del debitore,  con
          eventuale   utilizzazione   degli   istituti   di   vendite
          giudiziarie; 
                  7) l'accesso dei concessionari,  con  le  opportune
          cautele e garanzie, alle  informazioni  disponibili  presso
          l'anagrafe tributaria, con obbligo di  utilizzazione  delle
          stesse  ai  soli  fini  dell'espletamento  delle  procedure
          esecutive; 
                  8) l'obbligo, per i  concessionari,  di  utilizzare
          sistemi  informativi  collegati  fra  loro  e  con   quelli
          dell'amministrazione finanziaria e  procedure  informatiche
          uniformi    per    l'espletamento     degli     adempimenti
          amministrativo-contabili contemplati dalla legge; 
                  9)   l'attribuzione    al    Consorzio    nazionale
          obbligatorio  tra   i   concessionari   del   servizio   di
          riscossione,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44,  di  compiti  di  natura
          informatica e telematica, nonche' di  servizi  di  supporto
          volti a favorire la nuova disciplina della riscossione ed a
          conseguire  risultati  di  piu'  efficiente  ed   economica
          gestione delle entrate; 
                i)  revisione  delle  disposizioni  in   materia   di
          notifica degli atti esattoriali, tenuto conto  anche  della
          normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla legge
          31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni; 
                l)  revisione  delle  attuali  procedure   volte   al
          riconoscimento dell'inesigibilita' delle somme  iscritte  a
          ruolo, con previsione di meccanismi di discarico automatico
          e dell'effettuazione di controlli effettivi; 
                m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di
          iscrizioni a ruolo non dovute; 
                n) individuazione  di  procedure  che  consentano  la
          definizione automatica, per i concessionari ed i commissari
          governativi che ne facciano  richiesta,  delle  domande  di
          rimborso e di discarico per inesigibilita' presentate dagli
          stessi fino al 31  dicembre  1997  e  giacenti  presso  gli
          uffici e gli enti impositori e non ancora esaminate, per le
          quote di rimborso non superiori a  cinquecento  milioni  di
          lire, nonche' il rimborso  delle  anticipazioni  in  essere
          effettuate in virtu' dell'obbligo  del  non  riscosso  come
          riscosso, secondo percentuali  non  inferiori  all'uno  per
          cento ne' superiori al 5 per cento  correlate  al  rapporto
          fra l'ammontare delle anticipazioni e quello delle  domande
          di rimborso presentate. Il rimborso sara' effettuato, per i
          crediti erariali, mediante assegnazione di titoli di Stato,
          in misura non superiore a lire 4000 miliardi complessive  e
          a lire 1000 miliardi annue, utilizzando le  proiezioni  per
          gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto,  ai  fini
          del bilancio triennale 1998-2000,  nell'ambito  dell'unita'
          previsionale di base di  parte  corrente  «Fondo  speciale»
          dello stato di previsione del  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica per l'anno  1998,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero medesimo; 
                o) revisione, con eventuale modifica della  normativa
          di contabilita' generale dello Stato, dei criteri  e  delle
          procedure  di  contabilizzazione  e  quietanziamento  delle
          somme riscosse  dai  concessionari,  anche  con  previsione
          dell'utilizzo di strumenti informatici; 
                p) revisione delle sanzioni amministrative  a  carico
          dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia
          deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi
          versamenti, tenendo conto anche  dei  tempi  necessari  per
          l'adeguamento   delle   procedure   ad   eventuali    nuove
          disposizioni, e ridefinizione delle  ipotesi  di  revoca  e
          decadenza  dalla  concessione  per  gli  inadempimenti   di
          particolare gravita', mantenendo comunque  ferma  l'ipotesi
          di decadenza prevista dall'art. 20, comma  1,  lettera  e),
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  gennaio
          1988, n. 43; 
                q) definizione, anche  nell'ambito  dei  processi  di
          ristrutturazione  aziendale  conseguenti   all'applicazione
          delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi
          della presente legge, di procedure volte a: 
                  1)  consentire  lo  svolgimento,  previa   adeguata
          formazione,  di  durata  non  inferiore  a  trenta   giorni
          lavorativi, delle funzioni di ufficiale  della  riscossione
          da parte di dipendenti delle  societa'  concessionarie  che
          abbiano un'anzianita' di servizio non  inferiore  a  cinque
          anni; 
                  2) realizzare misure  di  sostegno  del  reddito  e
          dell'occupazione, con le modalita' di cui all'art. 2, comma
          28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il  personale
          delle   societa'    concessionarie    della    riscossione,
          dell'associazione nazionale di categoria  e  del  Consorzio
          nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio  di
          riscossione  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44; 
                  3)  utilizzare,  previo  accordo  tra   le   parti,
          l'eventuale avanzo patrimoniale,  al  netto  delle  riserve
          legali esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del  Fondo
          di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958,  n.  377,  e
          successive modificazioni; 
                r)  previsione,  nel   rispetto   dei   principi   di
          economicita' di gestione, di misure dirette a  favorire  la
          continuita' del rapporto di  lavoro  dei  dipendenti  delle
          societa' concessionarie della  riscossione  dei  tributi  e
          delle altre entrate degli enti locali,  nel  caso  in  cui,
          alla scadenza delle concessioni in  atto,  il  servizio  di
          riscossione venga esercitato direttamente dall'ente  locale
          o  affidato  ad  un  soggetto  terzo;  a  tal  fine  dovra'
          prevedersi che il nuovo soggetto che esercita  il  servizio
          di   riscossione   possa   riconoscere   priorita',   nelle
          assunzioni di personale adibito alle medesime attivita'  di
          riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari; 
                s)  fissazione  di   un   termine   per   la   durata
          dell'incarico di commissario  governativo  provvisoriamente
          delegato alla riscossione, con previsione di rimborso delle
          spese  di  gestione  dallo  stesso  sostenute  durante   la
          gestione commissariale, di norma entro i limiti determinati
          per il precedente concessionario o commissario; 
                t) previsione della  possibilita',  per  le  societa'
          concessionarie,  di  esercitare  l'attivita'  di   recupero
          crediti secondo le ordinarie procedure  civilistiche;  tali
          attivita' dovranno essere svolte e contabilizzate  in  modo
          separato da quelle della  riscossione  dei  tributi,  senza
          incidere sul regolare svolgimento  dell'attivita'  primaria
          di  riscossione  delle  entrate  dello  Stato,  degli  enti
          territoriali e degli altri enti pubblici; 
                u)  coordinamento  delle  disposizioni   recate   dai
          decreti legislativi emanati ai sensi della  presente  legge
          con quelle di cui ai decreti legislativi emanati  ai  sensi
          dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto
          applicabili; 
                v) applicazione della disciplina recata  dai  decreti
          legislativi  emanati  ai  sensi  della  presente  legge  ai
          rapporti concessori e commissariali in atto per la  residua
          durata  del  periodo  di  gestione,  con  facolta',  per  i
          concessionari ed i commissari, di costituire  societa'  per
          azioni di cui all'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto
          del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.  43,  e
          successive modificazioni, attribuendo  a  tali  societa'  i
          rapporti concessori in atto; previsione, per  i  primi  due
          anni successivi alla data di entrata in vigore dei  decreti
          legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del risultato
          economico  delle  singole  gestioni   dell'ultimo   biennio
          precedente,  tenendo  conto  dei  maggiori   ricavi   della
          riscossione mediante ruolo e dei minori costi  di  gestione
          derivanti,   entrambi,   dall'applicazione   della    nuova
          disciplina della riscossione, anche alla luce  dei  criteri
          direttivi  di  cui  alla  lettera  e);  previsione,  per  i
          soggetti cui sia gia' affidato in concessione  il  servizio
          di riscossione, del termine  di  due  anni  dalla  data  di
          entrata   in   vigore   dei   decreti   legislativi,    per
          l'adeguamento del capitale  sociale  alla  misura  prevista
          dalla lettera d).». 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          28 gennaio 1988, n. 44 (Adeguamento del Consorzio nazionale
          obbligatorio tra gli esattori delle  imposte  dirette  alla
          nuova disciplina del  servizio  di  riscossione,  ai  sensi
          dell'art. 2, comma 1, lettera c),  della  legge  4  ottobre
          1986, n. 657), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1988, n. 49. 
              -  Il  testo  dell'art.  63,  comma  7,   del   decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino  del  servizio
          nazionale della riscossione,  in  attuazione  della  delega
          prevista dalla legge 28 settembre  1998,  n.  337),  e'  il
          seguente: 
              «Art.  63  (Misure  di  riqualificazione   e   sostegno
          dell'occupazione). - 1. Il consorzio nazionale obbligatorio
          tra  i  concessionari  del   servizio   della   riscossione
          organizza, entro il 30 giugno 2001, lo svolgimento di corsi
          di  formazione  per  le   funzioni   di   ufficiale   della
          riscossione,  di  durata  non  inferiore  a  trenta  giorni
          lavorativi  a  favore   dei   dipendenti   delle   societa'
          concessionarie che abbiano una anzianita' di  servizio  non
          inferiore  a  cinque  anni,  e  rilascia  un  attestato  di
          proficua frequenza ai partecipanti a detti corsi. 
              2. I prefetti autorizzano l'esercizio delle funzioni di
          ufficiale della riscossione a semplice presentazione  della
          attestazione di cui al comma 1. 
              3. I corsi di cui al  comma  1  sono  finanziati  dalle
          societa' concessionarie. 
              4. Il personale che, alla  scadenza  o  cessazione  del
          rapporto di concessione, risulta  iscritto  da  almeno  due
          anni al relativo fondo di previdenza, ha diritto ad  essere
          mantenuto in servizio dal subentrante concessionario  senza
          soluzione di continuita'. 
              5. La disposizione  del  comma  4  non  si  applica  ai
          dipendenti che alla data di  inizio  della  nuova  gestione
          abbiano maturato il diritto  alla  pensione  di  vecchiaia,
          fermo   restando   quanto   previsto   dall'art.   6    del
          decreto-legge 22 dicembre 1981,  n.  791,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. 
              6. Nel caso in  cui  alla  scadenza  delle  concessioni
          della riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti
          locali, il relativo servizio venga esercitato  direttamente
          dall'ente locale o affidato ad  altri  soggetti,  il  nuovo
          concessionario  del  servizio  di   riscossione   riconosce
          nell'assunzione di personale da  adibire  all'attivita'  di
          riscossione,  priorita'  ai   dipendenti   dei   precedenti
          concessionari  e,  in  particolare,  agli  ufficiali  della
          riscossione abilitati dalle procure della Repubblica o  dai
          prefetti  e  solo  successivamente  agli  ufficiali   della
          riscossione di cui al comma 1. 
              7. La realizzazione di misure di sostegno del reddito e
          dell'occupazione, ivi compresa l'attivita'  di  formazione,
          mirate  a   fronteggiare   processi   di   ristrutturazione
          aziendale, per il personale delle  societa'  concessionarie
          della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria
          e del consorzio nazionale obbligatorio tra i  concessionari
          del  servizio  di  riscossione  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,  n.  44,  e'
          attuata ai sensi dell'art. 2,  comma  28,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, secondo le modalita' del decreto  27
          novembre 1997, n. 477  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro   del
          tesoro.». 
              - Il testo dell'art. 81 della legge 21  novembre  2000,
          n. 342 (Misure in materia fiscale), e' il seguente: 
              «Art. 81 (Utilizzazione  dell'avanzo  patrimoniale  del
          Fondo di previdenza  per  gli  impiegati  dipendenti  dalle
          esattorie  e  ricevitorie  delle  imposte  dirette).  -  1.
          Nell'ambito  dei  processi  di  ristrutturazione  aziendale
          conseguenti all'applicazione  dei  decreti  legislativi  di
          attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337,  l'avanzo
          patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla
          data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza  di  cui
          alla  legge  2  aprile   1958,   n.   377,   e   successive
          modificazioni, e' utilizzato  in  modo  frazionato  per  un
          periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio
          2001 con le modalita'  stabilite,  previo  accordo  tra  le
          parti,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale di concerto con il Ministro del  tesoro,
          del bilancio e della  programmazione  economica  e  con  il
          Ministro delle finanze.». 
              - Il testo della legge 2 aprile 1958, n. 377 (Norme sul
          riordinamento del Fondo di  previdenza  per  gli  impiegati
          dipendenti dalle  esattorie  e  ricevitorie  delle  imposte
          dirette), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23  aprile
          1958, n. 98. 
              - Il testo del decreto del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali di concerto con il Ministero del tesoro e
          delle  finanze  13  novembre  2002  (Determinazione   delle
          modalita'   di   utilizzazione   dell'avanzo   patrimoniale
          esistente al 31 dicembre 1998 del Fondo di  previdenza  per
          gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio  di
          riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e
          degli  enti  pubblici),  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 2 dicembre 2002, n. 282. 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo del citato decreto  legislativo  n.  112
          del 1999, si veda nota alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto  n.
          477 del 1997, e' il seguente: 
              «1. Ciascun regolamento provvede  ad  istituire  presso
          l'Istituto nazionale della previdenza sociale un fondo  con
          gestione   finanziaria   e   patrimoniale   autonoma    cui
          affluiscono  i  contributi  determinati   dal   regolamento
          medesimo».