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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 ottobre 2003, n. 305

Regolamento recante attuazione della direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 che abroga e sostituisce il decreto 19 aprile 2000, n. 432, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente il regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/2011)
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Testo in vigore dal: 28-11-2003
al: 11-5-2011
aggiornamenti all'articolo
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                   E DEI TRASPORTI di concerto con 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
 
  Vista la direttiva 95/21/CE  del  Consiglio  del  19  giugno  1995,
relativa all'attuazione di  norme  internazionali  per  la  sicurezza
delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di  vita
e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e
che navigano nelle acque sotto la giurisdizione  degli  Stati  membri
(controllo  dello  Stato  di  approdo),  modificata  dalle  direttive
98/25/CE del Consiglio del 27 aprile 1998, 98/42/CE della Commissione
del 19 giugno 1998 e 1999/97/CE della  Commissione  del  19  dicembre
1999; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  19
aprile 2000, n. 432, recante  il  regolamento  di  recepimento  della
direttiva 95/21/CE sopra citata; 
  Vista  la  direttiva  2001/106/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 19 dicembre 2001, che modifica  la  direttiva  95/21/CE
del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa  all'attuazione  di  norme
internazionali  per  la  sicurezza   delle   navi,   la   prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le
navi che approdano nei porti comunitari e che  navigano  nelle  acque
sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello  Stato  di
approdo); 
  Vista  la  direttiva  2002/84/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 5 novembre 2002 che modifica le direttive in materia di
sicurezza marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento  provocato
dalle navi per facilitare il loro  adattamento  all'evoluzione  degli
strumenti internazionali da esse richiamati; 
  Visto  l'articolo  20  della  legge  16  aprile   l987,   n.   183,
concernente:    «Coordinamento    delle     politiche     riguardanti
l'appartenenza dell'Italia  alle  Comunita'  europee  ed  adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»; 
  Visto l'articolo 2 della legge 9 marzo 1989,  n.  86,  concernente:
«Norme  generali  sulla  partecipazione   dell'Italia   al   processo
normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli  obblighi
comunitari»; 
  Visto l'articolo 6 della legge 24 aprile  1998,  n.  128,  recante:
«Disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi     derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria 1995-l997»; 
  Visto l'articolo 4 della legge 5 febbraio  1999,  n.  25,  recante:
«Disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi     derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria 1998»; 
  Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante:  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002»; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2003; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
effettuata a norma dell'articolo 17, com-ma 3 della legge  23  agosto
1988, n. 400, con nota n. 2943 del 5 giugno 2003; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: 
    a) «convenzioni»:  quelle  di  seguito  indicate,  unitamente  ai
protocolli, ai successivi emendamenti, alle  convenzioni  e  relativi
codici obbligatori, in  vigore  al  momento  dell'applicazione  delle
norme che rinviano alle suddette convenzioni; 
      1) la Convenzione internazionale sulla linea di massimo  carico
(LL66), firmata a Londra il 5 aprile 1966,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777; 
      2) la Convenzione internazionale sulla salvaguardia della  vita
umana in mare (SOLAS 74), firmata a Londra il 1°  novembre  1974,  di
cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313; 
      3)   la   Convenzione   internazionale   per   la   prevenzione
dell'inquinamento da navi (MARPOL  73/78),  firmata  a  Londra  il  2
novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662; 
      4)   la   Convenzione   internazionale   sugli   standard   per
l'addestramento, la certificazione ed  il  servizio  di  guardia  dei
marittimi (STCW 78), firmata a Londra il 5 luglio l978, di  cui  alla
legge 21 novembre 1985, n. 739; 
      5) la Convenzione sulla prevenzione delle  collisioni  in  mare
(COLREG 1972), firmata a Londra il 20 ottobre  1972,  ratificata  con
legge 27 dicembre 1977, n. 1085; 
      6) la Convenzione internazionale  di  Londra  sulla  stazzatura
delle navi mercantili (ITC 69), firmata a Londra il 23 giugno 1969 di
cui alla legge 22 ottobre 1973, n. 958; 
      7) la Convenzione sulle norme minime da  osservare  sulle  navi
mercantili (ILO n. 147), firmata a Ginevra il 29 ottobre 1976, di cui
alla legge 10 aprile 1981, n. 159; 
      8) la Convenzione internazionale sulla  responsabilita'  civile
per i danni  derivanti  da  inquinamento  da  idrocarburi  (CLC  92),
firmata a Londra il 27 novembre 1992, di cui  alla  legge  27  maggio
1999, n. 177. 
    b) «Codice ISM»: il Codice internazionale  sulla  gestione  della
sicurezza adottato dall'Organizzazione Marittima Internazionale il  4
novembre l993 e reso obbligatorio dal capitolo IX  della  Convenzione
SOLAS 74. 
    c) «MOU»: il protocollo d'intesa sul  controllo  da  parte  dello
Stato di approdo firmato a Parigi il 26 gennaio 1982,  quale  risulta
al 19 dicembre 2001; 
    d)  «nave»:  qualsiasi  nave  per  trasporto  marittimo  battente
bandiera  diversa  da  quella  nazionale,  rientrante  nel  campo  di
applicazione delle convenzioni; 
    e) «impianto off-shore»: una piattaforma fissa o galleggiante che
opera sulla piattaforma continentale nazionale; 
    f)  «Autorita'   competente   centrale»:   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti - comando  generale  del  corpo  delle
capitanerie di  porto,  e,  per  quanto  attiene  alle  attivita'  di
prevenzione dell'inquinamento e di tutela  dell'ambiente  marino,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  che,  a  tali
fini, si  avvale  del  predetto  comando  generale  del  corpo  delle
capitanerie di porto; 
    g) «Autorita' competente  locale»:  i  comandi  periferici  delle
Capitanerie  di  Porto  fino  al  livello  di  Ufficio  Circondariale
Marittimo; 
    h)  «ispettore»:  soggetto  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'allegato VII, del presente regolamento, debitamente autorizzato e
formalmente incaricato dall'Autorita' competente centrale a  svolgere
le ispezioni di controllo dello Stato di approdo nei porti nazionali; 
    i) «ispezione»: la  visita  a  bordo  di  una  nave  al  fine  di
accertare  la  validita'  dei  certificati  pertinenti  e  di   altri
documenti,   le   condizioni   della   nave,   delle   dotazioni    e
dell'equipaggio  nonche'  le  condizioni  di   vita   e   di   lavoro
dell'equipaggio; 
    l) «ispezione dettagliata»: l'ispezione durante la quale la nave,
le  relative  dotazioni  e   l'equipaggio,   nei   casi   specificati
all'articolo 5, comma 3, sono sottoposti, parzialmente o interamente,
ad un esame particolareggiato per  verificare  la  costruzione  della
nave, le relative dotazioni, l'equipaggio, le condizioni di vita e di
lavoro e il rispetto delle procedure operative a bordo; 
    m)  «ispezione  estesa»:  ispezione  che  si  effettua  nei  casi
indicati nell'articolo 6; 
    n) «fermo»: il divieto per una nave di prendere il mare  a  causa
di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono la  nave
insicura; 
    o) «sospensione di un'operazione»: il divieto  per  una  nave  di
continuare una qualunque attivita' operativa tecnica o commerciale  a
causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono il
proseguimento della predetta attivita' pericoloso  per  la  sicurezza
della navigazione, la salute delle persone a bordo o per l'ambiente; 
    p) «Sirenac»: sistema di informazione  sulle  navi  sottoposte  a
controllo dello Stato di approdo nell'ambito del MOU. 
    q) «Equasis»: sistema  di  informazione  sulle  condizioni  delle
navi. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - La direttiva 95/21/CE del  Consiglio  del  19  giugno
          1995, relativa all'attuazione di norme  internazionali  per
          la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e
          le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi  che
          approdano nei porti comunitari e che navigano  nelle  acque
          sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo  dello
          Stato di approdo), modificata dalle direttive 98/25/CE  del
          Consiglio del 27 aprile 1998,  98/42/CE  della  Commissione
          del 19 giugno 1998 e  99/97/CE  della  Commissione  del  19
          dicembre 1999, e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  7
          luglio 1995, n. L 157. 
              -  Il  decreto  19  aprile  2000,  n.   432,   recante:
          «Regolamento  di  recepimento  della   direttiva   95/21/CE
          relativa all'attuazione  di  norme  internazionali  per  la
          sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le
          condizioni di vita e di lavoro  a  bordo,  come  modificata
          dalle  direttive  98/25/CE,   98/42/CE   e   99/97/CE,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2001, n. 20. 
              - La direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio del 19 dicembre 2001, che modifica  la  direttiva
          95/21/CE  del  Consiglio  del  19  giugno  1995,   relativa
          all'attuazione di norme  internazionali  per  la  sicurezza
          delle  navi,  la   prevenzione   dell'inquinamento   e   le
          condizioni di vita e di lavoro a bordo,  per  le  navi  che
          approdano nei porti comunitari e che navigano  nelle  acque
          sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo  dello
          Stato di approdo), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          22 gennaio 2002, n. L 19. 
              - La direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 5 novembre 2002 che modifica le direttive  in
          materia   di   sicurezza   marittima   e   di   prevenzione
          dell'inquinamento provocato dalle navi  per  facilitare  il
          loro    adattamento    all'evoluzione    degli    strumenti
          internazionali  da  esse  richiamati  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2002, n. L 324. 
              - L'art. 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183, recante:
          «Coordinamento delle politiche  riguardanti  l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento interno agli atti  normativi  comunitari»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109,
          cosi' recita: 
              «Art. 20 (Adeguamenti tecnici). - 1.  Con  decreti  dei
          Ministri interessati sara' data attuazione  alle  direttive
          che saranno emanate dalla Comunita' economica  europea  per
          le  parti  in  cui  modifichino   modalita'   esecutive   e
          caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive  della
          Comunita' economica europea gia' recepite  nell'ordinamento
          nazionale. 
              2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione
          dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro
          per  il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,   al
          Ministro degli affari esteri ed al Parlamento.». 
              - L'art. 2 della legge 9 marzo 1989,  n.  86,  recante:
          «Norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   al
          processo  normativo  comunitario  e  sulle   procedure   di
          esecuzione degli  obblighi  comunitari»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1989, n. 58, cosi' recita: 
              «Art.  2  (Legge  comunitaria).  -   1.   Il   Ministro
          competente per il coordinamento delle politiche comunitarie
          trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione,
          gli atti normativi e  di  indirizzo  emanati  dagli  organi
          dell'Unione europea e delle  Comunita'  europee;  verifica,
          con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo
          stato  di  conformita'  dell'ordinamento  interno  e  degli
          indirizzi di politica del Governo in relazione ai  suddetti
          atti e ne trasmette tempestivamente  le  risultanze,  anche
          con riguardo alle misure da  intraprendere  per  assicurare
          tale conformita', alle Commissioni parlamentari  competenti
          per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed  atto
          d'indirizzo. 
              2. Sulla base della verifica e  delle  osservazioni  ed
          atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro  competente
          per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro  il
          31  gennaio  di  ogni  anno,  presenta  al  Parlamento,  di
          concerto con il Ministro degli  affari  esteri  e  con  gli
          altri Ministri interessati, un disegno  di  legge  recante:
          "Disposizioni per l'adempimento  degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee"; tale
          dicitura    e'    completata    dall'indicazione:    "legge
          comunitaria" seguita dall'anno di riferimento. 
              3. Nell'ambito della relazione al disegno di  legge  di
          cui al comma 2: 
                a)  si   riferisce   sullo   stato   di   conformita'
          dell'ordinamento interno al  diritto  comunitario  e  sullo
          stato delle eventuali procedure d'infrazione  dando  conto,
          in  particolare,  della  giurisprudenza  della   Corte   di
          giustizia delle Comunita' europee relativa  alle  eventuali
          inadempienze e  violazioni  degli  obblighi  comunitari  da
          parte della Repubblica italiana; 
                b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o  da
          attuare in via amministrativa; 
                c)  si   da'   partitamente   conto   delle   ragioni
          dell'eventuale omesso inserimento delle  direttive  il  cui
          termine di recepimento e' gia' scaduto e di quelle  il  cui
          termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in
          relazione ai tempi previsti per  l'esercizio  della  delega
          legislativa.  Si  da'  altresi'  conto  della  legislazione
          regionale attuativa di direttive  comunitarie,  fornendo  i
          dati di cui all'art. 9, comma 2-bis. 
              4. All'art. 10 della legge 16 aprile 1987, n.  183,  il
          comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              "2. Il Governo, entro il  termine  di  novanta  giorni,
          riferisce  per  iscritto  alle  Camere   sullo   stato   di
          conformita' o meno  delle  norme  vigenti  nell'ordinamento
          interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva
          comunitaria"». 
              - L'art. 6 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante:
          «Disposizioni per l'adeguamento degli  obblighi  comunitari
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee. Legge comunitaria 1995  -  1997»,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario  n.  88  alla  Gazzetta  Ufficiale  7
          maggio 1998, n. 104, cosi' recita: 
              «Art. 6 (Attuazione di  direttive  comunitarie  in  via
          regolamentare o amministrativa). - 1. L'allegato  D  elenca
          le direttive attuate  o  da  attuare  mediante  regolamento
          ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto
          del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il
          disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987,
          n. 183. 
              2.    Le    amministrazioni    competenti     informano
          costantemente la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento   per   il   coordinamento   delle   politiche
          comunitarie   sulle   fasi   dei   procedimenti    connessi
          all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1. 
              3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro  competenza  possono,  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, indirizzare alla Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri -  Dipartimento  per  il  coordinamento  delle
          politiche comunitarie proposte in merito al  contenuto  dei
          provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.». 
              - L'art. 4 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante:
          «Disposizioni per l'adeguamento degli  obblighi  comunitari
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee.   Legge   comunitaria   1998»,   pubblicata    nel
          supplemento ordinario n.  33  alla  Gazzetta  Ufficiale  12
          febbraio 1999, n. 35, cosi' recita: 
              «Art. 4 (Attuazione di  direttive  comunitarie  in  via
          regolamentare o amministrativa). - Testo in vigore  dal  27
          febbraio 1999. 
              1. L'allegato  D  elenca  le  direttive  attuate  o  da
          attuare mediante regolamento  ministeriale  da  emanare  ai
          sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  e
          successive  modificazioni,  o  atto   amministrativo,   nel
          rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta
          fermo il disposto degli articoli 11 e  20  della  legge  16
          aprile 1987, n. 183. 
              2.    Le    amministrazioni    competenti     informano
          costantemente la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento   per   il   coordinamento   delle   politiche
          comunitarie   sulle   fasi   dei   procedimenti    connessi
          all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1. 
              3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, possono inviare,
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge, alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          -  Dipartimento  per  il  coordinamento   delle   politiche
          comunitarie   proposte   in   merito   al   contenuto   dei
          provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.». 
              -  La  legge  3  febbraio   2003,   n.   14,   recante:
          «Disposizioni per l'adempimento  degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
          comunitaria 2002», e' pubblicata nel supplemento  ordinario
          n. 5/L alla Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2003, n. 31. 
              - L'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
          400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»,
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  aprile
          1968,  n.  777,  recante:  «Esecuzione  della   convenzione
          internazionale sulla linea di massimo  carico,  adottata  a
          Londra il 5 aprile l996»,  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1968, n. 176. 
              - La legge 23 maggio 1980, n. 313,  recante:  «Adesione
          alla   convenzione   internazionale   del   1974   per   la
          salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta
          alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua  esecuzione»
          (SOLAS 74), e' pubblicata nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190. 
               -  La  legge  29  settembre  1980,  n.  662,  recante:
          «Ratifica ed esecuzione  della  convenzione  internazionale
          per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e  del
          protocollo  sull'intervento  in  alto  mare  in   caso   di
          inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
          con annessi, adottati a Londra  il  2  novembre  1973»,  e'
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 23 ottobre 1980, n. 292. 
              - La legge 21 novembre 1985, n. 739, recante: «Adesione
          alla  convenzione  del  1978,  sulle  norme  relative  alla
          formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed
          alla guardia, adottata a Londra il 7  luglio  1978,  e  sua
          esecuzione», e' pubblicata nel supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1985, n. 295. 
              -  La  legge  27  dicembre  1977,  n.  1085,   recante:
          «Ratifica ed esecuzione della convenzione  sul  regolamento
          internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in  mare,
          con annessi, firmata a  Londra  il  20  ottobre  1972»,  e'
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48. 
              - La legge 22 ottobre 1973, n. 958, recante:  «Ratifica
          ed  esecuzione  della  convenzione  internazionale  per  la
          stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il  23
          giugno 1969», e' pubblicata nel supplemento ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1974, n. 26. 
              - La legge 10 aprile 1981, n. 159,  recante:  «Ratifica
          ed esecuzione delle convenzioni  numeri  145,  146  e  147,
          adottate a Ginevra il  28  e  29  ottobre  1976  dalla  62a
          sessione della Conferenza internazionale  del  lavoro»,  e'
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 29 aprile 1981, n. 116. 
              - La legge 27 maggio 1999, n. 177,  recante:  «Adesione
          ai protocolli emendativi  delle  Convenzioni  1969  e  1971
          concernenti, rispettivamente, la responsabilita' civile per
          i danni derivanti  dall'inquinamento  da  idrocarburi,  con
          allegato, e l'istituzione di un  Fondo  internazionale  per
          l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a  Londra  il  27
          novembre  1992,  e  loro  esecuzione»,  e'  pubblicata  nel
          supplemento ordinario n. 177  alla  Gazzetta  Ufficiale  18
          giugno 1999, n. 141.