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DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2003, n. 257

Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2016)
Testo in vigore dal: 2-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,  recante
modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione; 
  Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio  dei
Ministri, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 3; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa, ed in particolare  gli  articoli  11,
comma 1, lettere a), b), c) e d), 12, 14, 17 e 18; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  recante
disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della  politica  nazionale  relativa  alla  ricerca   scientifica   e
tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma  1,  lettera  d),  della
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto  legislativo  30  gennaio  1999,  n.  36,  recante
riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente  -
ENEA; 
  Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica  del
Governo, emanate il 13 marzo 2002; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2003; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   di   cui
all'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 luglio 2003; 
  Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,  con  il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto  legislativo,  in  attuazione  della  delega
conferita dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2002, n.
137, provvede al riordino della disciplina  dell'Ente  per  le  nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente, di  seguito  denominato:  «ENEA»,
secondo criteri di semplificazione, efficienza ed economicita'  nella
conduzione dei compiti e delle funzioni attribuite. 
                                                             (1)((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art.  37,  comma  3)
che "L'Agenzia nazionale per le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le  rispettive  funzioni
con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente  per
le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al  decreto
legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data  di
insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente  articolo,
e' soppresso". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L.  28  dicembre
2015, n. 221, ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A  decorrere
dalla scadenza del termine di approvazione  degli  atti  previsti  al
comma 7, e' abrogato il decreto  legislativo  3  settembre  2003,  n.
257".