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LEGGE 7 luglio 1902, n. 304

Per modificazioni alle disposizioni concernenti le opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria. (002U0304)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 13-8-1902
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           Per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Appartengono alla 3ª categoria le opere da costruirsi  ai  fiumi  e
torrenti e loro bacini montani, non comprese fra quelle idrauliche di
1ª e 2ª categoria, e che insieme alla sistemazione del corso  d'acqua
abbiano uno dei seguenti scopi: 
 
      a)  difendere  ferrovie,  strade  ed  altre  opere  di   grande
interesse  pubblico,  nonche'  beni  demaniali  dello  Stato,   delle
Provincie e dei Comuni; 
 
      b) migliorare il regime di un corso d'acqua,  che  abbia  opere
classificate in 1ª o 2ª categoria; 
 
      c) impedire inondazioni, straripamenti,  corrosioni,  invasioni
di ghiaie od altro  materiale  di  alluvione,  che  possano  arrecare
rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o piu' Comuni,  o,
producendo  impaludamenti,   possano   recar   danno   all'igiene   o
all'agricoltura. 
 
  All'inscrizione di  opere  in  3ª  categoria,  comprese  quelle  di
rimboscamento e rinsodamento  dei  terreni  montani  che  alle  opere
medesime siano naturalmente collegate e coordinate, sara'  provveduto
in seguito a domanda diretta al  Ministero  dei  Lavori  Pubblici  da
tutti  o  da  parte  dei  proprietari,  o  Enti  interessati,  o  per
iniziativa del Governo. L'inscrizione stessa, quando il Ministero  ne
abbia riconosciuta la necessita', sara' fatta per decreto Reale  dopo
sentiti i Consigli comunali e provinciali.