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LEGGE 12 giugno 1902, n. 185

Portante disposizioni circa la tutela e la conservazione dei monumenti ed oggetti aventi pregio d'arte o di antichità. (002U0185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 12-7-1902
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni della presente legge  si  applicano  ai  monumenti,
agl'immobili ed agli oggetti mobili che abbiano pregio di  antichita'
o d'arte. 
 
  Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi,
o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.