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DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2002, n. 220

Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/2018)
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Testo in vigore dal:  23-10-2002 al: 14-8-2009
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

dicembre 1947, n. 1577, recante: "Provvedimenti per la cooperazione";
n. 601, recante: "Disciplina delle agevolazioni tributarie";
Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante: "Nuove norme in materia di società cooperative";
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante: "Interventi urgenti per l'economia";
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria";
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante: "Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante: "Nuovo ordinamento dei consorzi agrari";
Vista la legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", ed in particolare l'articolo 7;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante "Delega al Governo
per la riforma del diritto societario";
Visto il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, recante: "proroghe e differimenti di termini";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, recante "Disposizioni in materia di ordinamento degli Uffici territoriali del Governo";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002;
Acquisiti i pareri delle Commissioni X e XI della Camera dei deputati e della Commissione X del Senato della Repubblica in data 24 luglio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Vigilanza cooperativa
1. La vigilanza su tutte le forme di società coope-rative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex articolo 5, comma 1, lettera f), legge 3 ottobre 2001, n. 366, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole società cooperative, di seguito denominati enti cooperativi, è attribuita al Ministero delle attività produttive, di seguito denominato Ministero, che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordi-narie come disciplinate dal presente decreto.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici. Tale accertamento è riservato, in via amministrativa, al Ministero anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche.
3. I modelli di verbale di revisione cooperativa e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministro delle attività produttive, di seguito denominato Ministro.
4. Sono fatte salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti.
5. Restano ferme le funzioni di vigilanza riservate alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante "Delega al Governo per la riforma del diritto societario", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2001:
"1. La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa connessa è ispirata ai principi generali previsti dall'art. 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti principi generali:
a)-e) omissis;
f) disciplinare la figura del gruppo cooperativo quale insieme formato da più società cooperative, anche appartenenti a differenti categorie, con la previsione che lo stesso, esercitando poteri ed emanando disposizioni vincolanti per le cooperative che ne fanno parte, configuri una gestione unitaria;".
- Si riporta il testo dell'art. 2512 del codice civile:
"Art. 2512 (Enti mutualistici). - Gli enti mutualistici diversi dalle società cooperative sono regolati dalle leggi speciali.".