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LEGGE 7 luglio 1901, n. 283

Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture. (001U0283)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 24-7-1901
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli onorari dei procuratori sono determinati  dalla  tabella  unita
alla presente legge. 
 
  Niun altro diritto sara' loro dovuto.